Sentenza — n. 50660/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Campobasso assolveva Alfredo David Soto Palm dal reato di danneggiamento, ritenendo che la condotta contestata non fosse sorretta dall'elemento soggettivo, in quanto i danni provocati non sarebbero stati intenzionalmente cagionati, essendo stati provocati dal lancio di pietre nei confronti di tale Bertozzi Crístian.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 635 cod. pen, art. 569, comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 50660/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, che deduceva: • 11\ 2.1. violazione di legge (art. 635 cod. pen.): per configurare il reato di danneggiamento è sufficiente anche il dolo eventuale, owero l'accettazione del rischio del danno. Nel caso in esame il lancio di pietre in una zona in cui erano esposti oggetti alla pubblica fede implicava l'accettazione del rischio del loro danneggiamento.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: SOTO PALM ALFREDO DAVID nato il 11/04/1995 avverso la sentenza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Campobasso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Campobasso assolveva Alfredo David Soto Palm dal reato di danneggiamento, ritenendo che la condotta contestata non fosse sorretta dall'elemento soggettivo, in quanto i danni provocati non sarebbero stati intenzionalmente cagionati, essendo stati provocati dal lancio di pietre nei confronti di tale Bertozzi Crístian.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, che deduceva: • 11\ 2.1. violazione di legge (art. 635 cod. pen.): per configurare il reato di danneggiamento è sufficiente anche il dolo eventuale, owero l'accettazione del rischio del danno. Nel caso in esame il lancio di pietre in una zona in cui erano esposti oggetti alla pubblica fede implicava l'accettazione del rischio del loro danneggiamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il collegio riafferma che il dolo eventuale è caratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità, od anche la semplice possibilità, che esso si verifichi e ne accetta il rischio (Sez. U, n. 3428 del 06/12/1991 Ud, dep. 1992, Casu, Rv. 189405 - 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020 dep. 2021, Romano, Rv. 281385). Il dolo si distingue, inoltre, dal movente, che non è elemento costitutivo del reato: il movente è, infatti, la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l'individuo ad agire; esso va distinto dal dolo, che, invece, è l'elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento (Sez. 1, Sentenza n. 466 del 11/11/1993, dep. 1994, Hasani, Rv. 196106 - 01), sia nella sua configurazione "generica", che "specifica", che si rinviene quando l'azione è "diretta" verso il raggiungimento di un obiettivo 1.2.
Nel caso in esame il Tribunale ha accertato che il ricorrente ha lanciato, con forza, delle pietre contro una persona in una pubblica piazza con lo scopo di colpire un antagonista; le pietre, tuttavia, non colpivano il ragazzo contro il quale erano state lanciate, ma danneggiavano la vetrina dell' Ufficio patenti Asrem Molise e di una autovettura ivi parcheggiata. Le caratteristiche dell'azione violenta, che è stata consumata in una piazza dove erano presenti auto e vetrine di esercizi pubblici dimostrano l'accettazione del rischio che le pietre, colpissero non solo la persona contro cui erano dirette, ma anche gli oggetti esposti alla pubblica fede presenti nel luogo del lancio.
Si rinvengono pertanto gli elementi per ritenere integrato il dolo eventuale necessario per configurare il danneggiamento. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Campobasso competente ai sensi dell'art. 569, comma 4 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Campobasso Così deciso in Roma, il giorno 1