Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 50653/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 50653/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 50653/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : Viola Alessandro nato a Roma 1'1/10/1999 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 19/12/2022; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio; udite le conclusioni dell'avv. Fabrizio Modoni per Viola Alessandro con le quali si è riportato ai motivi di ricorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 50653/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Fabrizio Modoni per Viola Alessandro con le quali si è riportato ai motivi di ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
testimone a carico alibi testimonianza della vittima reato flagrante altri reati altri capi d'accusa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : Viola Alessandro nato a Roma 1'1/10/1999 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 19/12/2022; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio; udite le conclusioni dell'avv. Fabrizio Modoni per Viola Alessandro con le quali si è riportato ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Viola Alessandro avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma resa in data 19/12/2922, confermativa della sentenza del Tribunale di Roma con la quale è stato condannato per il delitto di rapina aggravata; considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale è manifestamente infondato, oltre che reiterativo di doglianze già proposte in grado di appello ed ivi puntualmente disattese con argomenti logicamente ineccepibili e giuridicamente corretti, dovendosi ricordare che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4, cod.pen.) è necessaria una valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa: di talché l'attenuante va esclusa nel caso in cui l'azione delittuosa, concretandosi, come nella fattispecie, anche nella sottrazione di documenti personali di particolare importanza, abbia determinato un danno rilevante ( Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006, Rv. 235386;

Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685; Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Rv. 284868); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca l'applicazione, in sede di legittimità, della disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia in materia di pene sostitutive, è manifestamente infondato in quanto l'istanza deve essere avanzata al giudice dell'esecuzione ( Sez.6, n. 34091 del 21/06/2023, Rv. 285154). E' stato affermato, infatti, che ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la pronuncia della sentenza da parte del giudice di appello determina in sé la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, sicché, ove detta sentenza sia stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022, l'istanza di sostituzione della pena detentiva non può essere presentata alla Corte di cassazione neanche quando il ricorso sia stato presentato dopo tale data, ma va proposta, entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, al giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Rv. 285229;

Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Rv. 285228). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/11/202