Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding procedural nullity and prescription periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that a court notice was null due to an incorrect registration number and that the statute of limitations had expired because of a lawyer's strike. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the correct notice was sent and the strike period was acknowledged in the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the court must verify the factual basis and legal reasoning of the lower judgment before dismissing the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IURLARO GIOVANNI nato a FRANCAVILLA FONTANA il 30/06/1984 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Lecce confermava la condanna di Giovanni Iurlaro per il reato di appropriazione indebita.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.) l'avviso dell'udienza 16 giugno 2015 - data nella quale era stata rinviata l'udienza fissata in seguito alla opposizione alla richiesta di archiviazione - era stato notificato "via pec" al difensore di Iurlaro; l'avviso t pur facendo riferimento all'indagato Iurlaro indicava un numero di registro generale delle notizie di reato errato. Tale vizio integrerebbe una nullità assoluta. 2.1.1. Si tratta di doglianza manifestamente infondata.
Come rilevato dai giudici di merito l'avviso di fissazione dell'udienza destinata a decidere sull'opposizione alla richiesta di archiviazione - che era stata fissata per il 31 marzo 2015 - veniva regolarmente notificato al difensore di fiducia dell'indagato, che non compariva, senza addurre alcun impedimento; in tale sede il giudice rinviava la camera di consiglio all'udienza del 16 giugno 2015 "solo" per procedere alla rinnovazione della notifica all'indagato. Tale ricostruzione esclude che al difensore, regolarmente raggiunto dall'avviso per l'udienza del 31 marzo 2015, alla quale non aveva partecipato, senza allegare alcun legittimo impedimento, spettasse la comunicazione dell'udienza di rinvio.
Tale comunicazione è stata, comunque, effettuata dalla cancelleria al difensore con un atto contenente l'indicazione corretta del nominativo dell'assistito; tale notifica, come rilevato dalla Corte di appello, era pertanto idonea a raggiungere lo scopo; 2.2. violazione di legge (art. 157 e ss. cod. pen.) per mancata dichiarazione di estinzione del reato prima della sentenza di appello; 2.2.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto al termine di prescrizione deve essere aggiunto il periodo di sospensione che intercorre tra l'udienza del 12 giugno 2017 a quella del 16 ottobre 2017, correlato all'adesione del difensore allo sciopero di categoria.
Tale periodo è stato indicato nella sentenza impugnata (pagg. 3 della sentenza impugnata) e non è stata espressamente contestato dal ricorrente, sicché, sul punto, il ricorso si profila generico. 2.3. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.3.1. La doglianza è manifestamente infondata. Il collegio riafferma che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre:
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, le circostanze attenuanti generiche non venivano concesse poiché la Corte d'appello non ravvisava elementi positivi suscettibili di valutazione favorevole idonei a ridurre ulteriormente la pena inflitta (pag. 4 della sentenza impugnata).2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorn