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Ordinanza — n. 50430/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court corrects a sentencing error regarding procedural nullity and dismisses a co-defendant's appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50430/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation corrected a clerical error in its September 2023 judgment regarding the procedural nullity of a co-defendant's appeal. The lower court had incorrectly deemed the appeal inadmissible because the defendant's lawyer was not notified of an appellate hearing, but the Cassation Court found this nullity absolute under Italian law. Consequently, the court annulled the original sentence for the primary defendant without remand and dismissed the appeal of the co-defendant, Silvestrino Gennaro, who had not been properly notified.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen.; When a procedural nullity is absolute and not timely raised, the appeal is inadmissible, but clerical errors in the judgment's reasoning regarding the parties involved must be corrected to ensure the correct legal outcome.

Parole chiave

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procedural nullity absolute nullity clerical error inadmissible appeal Italian criminal procedure art. 625bis cpp correction of judgment ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 625bis cod. proc. pen.
art. 625bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè
Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato
(Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv.
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv.
Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini
263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv.
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015
(Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA nel procedimento proposto con ricorso da: SCARANO VINCENZO nato a PORTICI il 15/12/1966 deciso con la sentenza del 14/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

All'udienza del 14 settembre 2023 questa seconda sezione penale della Corte di Cassazione decideva i ricorsi proposti da Scarano Vincenzo ed altri avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che il 28/9/2022 aveva confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale cittadino il 30/6/2021 in relazione ad una pluralità di episodi criminosi integranti fattispecie di estorsioni consumate e tentate, aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. Lo Scarano, in particolare, con unico motivo di impugnazione, aveva dedotto la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per non aver ricevuto il difensore di fiducia, avv.

Maurizio Capozzo, alcuna notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, così restando assente in tutte le udienze. Il collegio giudicante, rilevando che in nessuna delle udienze celebratesi dinanzi alla Corte di Appello era stata eccepito l'omesso avviso all'avv. Capozzo, dichiarava inammissibile il ricorso, sul presupposto dell'esistenza di altro difensore di fiducia dello Scarano e, pertanto, della sussistenza di una nullità a regime intermedio intempestivamente rilevata, anche alla luce dei principi posti da questa Corte di Cassazione, secondo cui il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651). Durante la stesura della motivazione della sentenza, però, si è rilevato l'errore percettivo in cui si era incorsi, in quanto nel ricorso per cassazione proposto nell'interesse dello Scarano si era espressamente specificato che non era "intervenuta alcuna nuova nomina, surroga o affiancamento di altro difensore", come, peraltro, verificato dall'esame degli atti trasmessi a questa Corte, sicché si è proceduto senza formalità, ai sensi dell'art. 625bis cod. proc. pen. Si tratta, pertanto, di una svista o equivoco incidente sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto è stato percepito in modo difforme da quello effettivo, tale da integrare l'errore di fatto, indicato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193;

Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527) e, per quel che più rileva, si tratta di errore percettivo determinante ai fini della decisione presa, in quanto l'omesso avviso dell'udienza all'unico difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

c) e 179, comma primo cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598). Si impone, pertanto, la necessità di correggere l'errore nel dispositivo della sentenza di cui si tratta, come riportato nel ruolo di udienza, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei confronti di Scarano Vincenzo, con trasmissione degli atti per il giudizio alla Corte territoriale, e le rettifiche conseguenziali in tema di spese processuali.

P.Q.M.

Corregge il dispositivo della sentenza emessa dalla seconda sezione penale di questa Corte in data 14/9/2023, riportato nel ruolo di udienza pubblica n. 20, nei confronti di Scarano Vincenzo nel senso di aggiungere, prima del primo termine annulla l'inciso "annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Scarano Vincenzo, e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Napoli per il giudizio", nonché la sostituzione della frase che inizia con la parola "dichiara" e fino a "Scarano Vincenzo" con l'inciso "inammissibile il ricorso di Silvestrino Gennaro". Manda alla cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull'originale dell'atto. Così deliberato in camera di consiglio, il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente eriali Knfia Petru lis DEPOSITATO IN CANCELLARI