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Ordinanza — n. 50090/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50090/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50090/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di BIZZARRI Ercole, nato a Saronno il 12/03/1967, BIZZARRI Fernando, nato a Magnocavallo il 26/02/1931, parti civili costituite nel processo a carico di SPINIELLO Salvatore, n ad Avellino il 05/10/1974, avverso la sentenza emessa in data 08/06/1923 dal Tribunale di Avellino, visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e gli atti allegati; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa a seguito della pubblica udienza del 8 giugno 2023, depositata il successivo 23 giugno, il Tribunale di Avellino, decidendo in grado di appello sulla sentenza del Giudice di pace di Avellino del 3 novembre 2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela.

Regesto Legislator

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art. 100 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50090/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'atto si legge infatti "... nominiamo nostro difensore , relativamente al ricorso in Cassazione sentenza n. 21/2013 Tribunale di Avellino", ma tale nomina non è accompagnata da procura "speciale" tesa a conferire al difensore nominato la potestà di proporre ricorso in cassazione. Secondo quanto dispone l'art. 100, comma 1, del codice di rito, le "altre" parti private «stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale», rilasciata al fine specifico di compiere un determinato atto. Tale procura speciale, per quanto detto poco sopra, difetta in atti.

Parole chiave

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diritto a un difensore legittimazione a ricorrere difetto di legittimazione del ministero pubblico procedure di ricorso asserzione difendibile motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 100 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 3 dell'art. 100 cod. proc. pen., la procura deve accompagnare l'impugnazione nei successivi gradi, a meno che tale potere non sia espressamente conferito con la iniziale procura rilasciata, il che non si è verificato nella fattispecie.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di BIZZARRI Ercole, nato a Saronno il 12/03/1967, BIZZARRI Fernando, nato a Magnocavallo il 26/02/1931, parti civili costituite nel processo a carico di SPINIELLO Salvatore, n ad Avellino il 05/10/1974, avverso la sentenza emessa in data 08/06/1923 dal Tribunale di Avellino, visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e gli atti allegati; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa a seguito della pubblica udienza del 8 giugno 2023, depositata il successivo 23 giugno, il Tribunale di Avellino, decidendo in grado di appello sulla sentenza del Giudice di pace di Avellino del 3 novembre 2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela.

2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza le parti civili già costituite in giudizio, deducendo, con due motivi di ricorso: 2.1. la ritualità del deposito della querela, a mezzo di procuratore speciale, la cui firma fu autenticata dai CC che ebbero a riceverla; 2.2. la violazione delle disposizioni processuali (artt. 336 e 337 cod. proc. pen.) che regolano la materia, atteso che Annalisa Russo si è poi regolarmente costituita in giudizio, ratificando anche le eventuali irregolarità, che la difesa comunque contesta.

3. Ricorrono preliminari ragioni di inammissibilità dell'atto di impugnazione. 3.1. Osserva il Collegio che dalla lettura del foglio allegato all'atto di impugnazione, accessibile alla Corte di legittimità al fine di esercitare il doveroso preliminare vaglio di ammissibilità, risulta pacificamente che il "difensore" degli eredi (Ercole e Fernando Bizzarri) di Anastasia Russo, che ebbe a sottoscrivere il ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata nell'atto, non era munito della prescritta (art. 100, comma 1 e 3 cod. proc. pen.) procura speciale.

Nell'atto si legge infatti "... nominiamo nostro difensore , relativamente al ricorso in Cassazione sentenza n. 21/2013 Tribunale di Avellino", ma tale nomina non è accompagnata da procura "speciale" tesa a conferire al difensore nominato la potestà di proporre ricorso in cassazione. Secondo quanto dispone l'art. 100, comma 1, del codice di rito, le "altre" parti private «stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale», rilasciata al fine specifico di compiere un determinato atto. Tale procura speciale, per quanto detto poco sopra, difetta in atti.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 100 cod. proc. pen., la procura deve accompagnare l'impugnazione nei successivi gradi, a meno che tale potere non sia espressamente conferito con la iniziale procura rilasciata, il che non si è verificato nella fattispecie. 3.2. Consegue la inammissibilità, non sanabile, dell'impugnazione (Sez. 3, n. 29858 del 1/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505: «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza») proposta da soggetto non legittimato.

4. Sussiste comunque all'evidenza una ulteriore causa di inammissibilità: la carenza di concreto interesse alla impugnazione (art. 568 comma, comma 4, cod. proc. pen.), atteso che la decisione penale di carattere esclusivamente processuale non fa stato nel giudizio civile, né preclude l'azione civile, autonomamente esperibile nella sede competente (Sez. 2, n. 19738 del 21/3/2018, Balbo, Rv. 272898; Sez. U, n. 35599 del 21/6/2012, p. civ. in proc. Di Marco ed altri, Rv. 253242; Sez. 5, n. 36639 del 26/4/2005, Di Sevo ed altro, Rv. 232337).

5. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dalla proposizione stessa della impugnazione che costoro hanno proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa, desumibile dal tenore delle rilevate cause d'inammissibilità - della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 dice