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Ordinanza — n. 50079/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50079/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50079/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Caputo Agostino ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Caputo era stato condannato per rapina aggravata 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che nell'accordo per la determinazione della pena era stato previsto che la qualificazione giuridica del fatto dovesse essere ai sensi dell'art. 628 comma 1 cod. pen. e non dell'art. 628 commi 1 e 3 cod. pen., previsione, quest'ultima, che non consentiva al condannato di accedere ai benefici penitenziari e/o comunque di non poter godere dell'emissione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 comma 5 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod.proc.pen, art. 628 comma 1 cod. pen, art. 656 comma 5 cod. proc. pen, art. 599 cod. proc. pen, art. 628 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50079/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Discende l'inamrnissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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adeguamento della pena pene condizionali permesso di promuovere un procedimento penale esenzione dalla pena commisurazione della pena per rapina infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod.proc.pen
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod.
art. 628 comma 1 cod. pen
599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Caputo era stato condannato per rapina aggravata 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che nell'accordo per la determinazione della pena era stato previsto che la qualificazione giuridica del fatto dovesse essere ai sensi dell'art. 628 comma 1 cod. pen.
art. 656 comma 5 cod. proc. pen
pen., previsione, quest'ultima, che non consentiva al condannato di accedere ai benefici penitenziari e/o comunque di non poter godere dell'emissione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 comma 5 cod. proc. pen.
art. 599 cod. proc. pen
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod.
art. 628 c.p
Quanto alla eccepita errata qualificazione giuridica del fatto, si deve rilevare che la stessa non emerga dalla richiesta di concordato, nella quale il difensore ha indicato la pena base "ex art. 628 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Discende l'inamrnissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO AGOSTINO nato a BITONTO il 18/02/1984 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Caputo Agostino ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Caputo era stato condannato per rapina aggravata 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che nell'accordo per la determinazione della pena era stato previsto che la qualificazione giuridica del fatto dovesse essere ai sensi dell'art. 628 comma 1 cod. pen. e non dell'art. 628 commi 1 e 3 cod. pen., previsione, quest'ultima, che non consentiva al condannato di accedere ai benefici penitenziari e/o comunque di non poter godere dell'emissione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 comma 5 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Quanto alla eccepita errata qualificazione giuridica del fatto, si deve rilevare che la stessa non emerga dalla richiesta di concordato, nella quale il difensore ha indicato la pena base "ex art. 628 c.p. (formulazione vigente al momento del contestato reato)" senza null'altro specificare; anzi, dalla richiesta emerge esattamente che la qualificazione giuridica considerata dalle parti era quella della rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 comma 1 n.3 cod. pen, posto che alla pena di anni 3 di reclusione ed 6.000 di multa si arriva considerando le attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante ed alla recidiva.

Discende l'inamrnissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa dell