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Ordinanza — n. 50078/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50078/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50078/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di De Pasquale Emanuele ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale De Pasquale era stato condannato per rapina aggravata e altro. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la condotta collaborativa dell'imputato avrebbe dovuto indurre il giudice al riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, che era stata applicata quale mero automatismo tra il reato sub iudice e le precedente condanne di De Pasquale fatto.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 599 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50078/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale De Pasquale era stato condannato per rapina aggravata e altro. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la condotta collaborativa dell'imputato avrebbe dovuto indurre il giudice al riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, che era stata applicata quale mero automatismo tra il reato sub iudice e le precedente condanne di De Pasquale fatto.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione rapina qualificata altri reati scemata imputabilità aggravamento della pena risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Il difensore di De Pasquale Emanuele ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale De Pasquale era stato condannato per rapina aggravata e altro.
art. 599 cod. proc. pen
Il difensore di De Pasquale Emanuele ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
271258); peraltro, si deve rilevare che non vi sia stato alcun aumento a titolo di recidiva Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PASQUALE EMANUELE nato a NAPOLI il 15/09/1998 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di De Pasquale Emanuele ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale De Pasquale era stato condannato per rapina aggravata e altro. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la condotta collaborativa dell'imputato avrebbe dovuto indurre il giudice al riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, che era stata applicata quale mero automatismo tra il reato sub iudice e le precedente condanne di De Pasquale fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258); peraltro, si deve rilevare che non vi sia stato alcun aumento a titolo di recidiva Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen