Ordinanza — n. 50071/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAdamo Sabato propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 aprile 2023, che aveva confermato la condanna di Adamo per il reato di truffa. 1.1 II ricorrente eccepisce l'omessa e contraddittoria motivazione in oprdine alla commissione del fatto ed alla sussistenza del fatto reato e la violazione e falsa applicazione dell'art. 165 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 165 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50071/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 II ricorrente eccepisce l'omessa e contraddittoria motivazione in oprdine alla commissione del fatto ed alla sussistenza del fatto reato e la violazione e falsa applicazione dell'art. 165 cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO SABATO nato a ANGRI il 07/05/1968 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; ,
RITENUTO IN FATTO
1. Adamo Sabato propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 aprile 2023, che aveva confermato la condanna di Adamo per il reato di truffa. 1.1 II ricorrente eccepisce l'omessa e contraddittoria motivazione in oprdine alla commissione del fatto ed alla sussistenza del fatto reato e la violazione e falsa applicazione dell'art. 165 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data successiva a quella dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co