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Ordinanza — n. 50066/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50066/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50066/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore dì Ben Hafdallah Mohamed propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Forlì del 7 settembre 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di ricettazione e altro. 1.1 Il difensore lamenta l'assenza di motivazione circa l'insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 50066/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per il delitto di ricettazione e altro. 1.1 Il difensore lamenta l'assenza di motivazione circa l'insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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mancanza di disciplina colpa del patrocinatore mancata attuazione degli accordi illeciti difetto di motivazione pena convenzionale motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il difensore dì Ben Hafdallah Mohamed propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Forlì del 7 settembre 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
1.1 Il difensore lamenta l'assenza di motivazione circa l'insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HAFDHALLAH MOHAMED nato a MODENA il 16/12/2002 avverso la sentenza del 07/09/2023 del TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore dì Ben Hafdallah Mohamed propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Forlì del 7 settembre 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di ricettazione e altro. 1.1 Il difensore lamenta l'assenza di motivazione circa l'insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle