Sentenza — n. 50064/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è fondato. 1.1. Nel caso in esame non è in discussione la immediata ed autonoma percezione, da parte della polizia giudiziaria che procedeva all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato ma, secondo l'ordinanza impugnata, il fatto che vi era stata una interruzione tra l'azione delittuosa e l'intervento della polizia giudiziaria, rappresentato dall'intervento del personale dell'esercito; a tale proposito si deve rilevare che in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" avvenga in maniera non casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 50064/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame gli agenti di polizia, una volta avvisati del commesso reato, hanno provveduto ad arrestare l'indagato, per cui non si può dire che vi sia stata una interruzione tra la commissione del fatto e la percezione da parte degli agenti delle tracce del reato; del tutto irrilevante, pertanto, è che Ricciulli fosse stato lasciato andare da personale dell'esercito, condotta che non ha inciso in alcun modo sulla sequenza degli accadimenti. Per effetto dei vizi riscontrati, l'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio per essere stato l'arresto legittimamente eseguito.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINEnel procedimento a carico di: RICCIULLI ENRICO nato a GEMONA DEL FRIULI il 02/09/1988 avverso l'ordinanza del 15/05/2023 del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO GAETA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 maggio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine non convalidava l'arresto di Ricciulli Enrico, indagato per il reato di rapina. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine, eccependo l'erronea disapplicazione dell'art. 7-bis comma 3 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008 n.15; premette che Ricciulli, subito dopo la consumazione del reato, era stato inseguito e fermato da personale dell'esercito, che lo aveva ricondotto presso il negozio, dove aveva pagato la merce di cui si era impossessato; poiché dopo il pagamento della merce, Ricciulli era stato lasciato andare ed era stato poi fermato da agenti di polizia, non sussisteva, secondo il giudice, soluzione di continuità tra il fatto criminoso e la successiva azione diretta ad arrestare il responsabile del reato.
Ciò premesso, il Pubblico Ministero osserva che erroneamente erano state attribuite funzioni di polizia giudiziaria al personale dell'esercito che aveva per primo fermato Ricciulli, posto che, in base all'art. 7 citato, i militari dell'esercito, in servizio di pattugliamento urbano, purchè non appartenenti all'Arma dei Carabinieri, non detengono funzioni di polizia giudiziaria; pertanto, l'intervento di polizia giudiziaria era rappresentato unicamente dall'intervento degli operanti della Questura di Udine e la condotta posta in essere dai militari dell'esercito, che avevano permesso a Ricciulli di allontanarsi, non aveva determinato alcuna interruzione tra l'azione criminosa e l'intervento della polizia giudiziaria per l'arresto del responsabile, avvenuto pochi minuti dopo i fatti. 1.2 Il Pubblico Ministero eccepisce l'erronea interpretazione e l'errata applicazione dell'art.382 cod. proc. pen., considerato che il giudice aveva del tutto omesso ogni valutazione sul requisito della c.d. quasi flagranza nel reato: era evidente che l'indagato era stato colto nella quasi flagranza del reato, in esito a verifiche immediatamente poste in essere dalla Polizia giudiziaria operante, non appena avuta notizia del reato e subito dopo la commissione del medesimo, visto che Ricciulli era stato fermato dagli operanti immediatamente e nelle vicinanze del luogo del commesso reato e trovato in possesso dello scontrino relativo alla merce illecitamente sottratta dal punto vendita e che era stato costretto a pagare poco prima; il personale della Polizia Giudiziaria aveva anche provveduto a visionare i filmati registrati delle telecamere di sorveglianza, da cui si evinceva la sussistenza della condotta delittuosa, per cui l'arresto era quindi avvenuto a seguito di emergenze desunte dalla diretta percezione 4c12 parte degli operanti delle tracce del reato commesso immediatamente prima del loro intervento
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. Nel caso in esame non è in discussione la immediata ed autonoma percezione, da parte della polizia giudiziaria che procedeva all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato ma, secondo l'ordinanza impugnata, il fatto che vi era stata una interruzione tra l'azione delittuosa e l'intervento della polizia giudiziaria, rappresentato dall'intervento del personale dell'esercito; a tale proposito si deve rilevare che in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" avvenga in maniera non casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce.
Nel caso in esame gli agenti di polizia, una volta avvisati del commesso reato, hanno provveduto ad arrestare l'indagato, per cui non si può dire che vi sia stata una interruzione tra la commissione del fatto e la percezione da parte degli agenti delle tracce del reato; del tutto irrilevante, pertanto, è che Ricciulli fosse stato lasciato andare da personale dell'esercito, condotta che non ha inciso in alcun modo sulla sequenza degli accadimenti. Per effetto dei vizi riscontrati, l'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio per essere stato l'arresto legittimamente eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara l