Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of generic mitigation arguments in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Hysa Ermal inadmissible. The appellant argued that the appellate court incorrectly denied specific statutory mitigation and failed to apply general mitigating circumstances despite his recidivism. The court rejected these claims because the appellant had previously agreed to the penalty terms in the appeal judgment, thereby waiving the right to raise any further grievances, including those on merit or regarding mitigating factors, in the subsequent cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An agreement on the penalty in the appeal judgment constitutes a waiver of the right to raise any further grievances in cassation, rendering generic or precluded arguments inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYSA ERMAL nato il 23/02/1991 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Hysa Ermal ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Hysa era stato condannato per rapina aggravata e altri reati. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto di non riconoscere nei confronti dell'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. e le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Ry.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413).
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C