Cassation court dismisses appeal against appellate settlement sentence as inadmissible due to procedural form defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against a sentence issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure regarding a settlement agreement. The appellant argued for a review of the liability judgment and sentencing, but the court noted that only specific grounds concerning the formation of consent or public prosecutor's agreement are admissible in such cases. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible if they concern waived grounds, lack of acquittal condition assessment, or sentencing errors not affecting the sanction's legality.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da BEN YOUSSEF HAYTAM nato in Marocco il 6 novembre 1989 a Casoria il 9 giugno 1968 avverso la sentenza resa il 10 maggio 2023 dalla Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di Appello di Genova, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599- bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Genova il 24 gennaio 2023 confermando la responsabilità di BEN YOUSSEF HAYTAM in ordine al reato di tentata rapina. Ricorre l'imputato deducendo mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 15 novembre 2023 Il consigliere estensore Il Presi nte Maria Daniela Borsellino GeppihoiRt DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE1 5