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Sentenza — n. 50043/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 50043/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 50043/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 maggio 2023, rigettava l'appello proposto nell'interesse di Trentavizi Lorenza, in qualità di terza interessata, di dissequestro di monili ed orologi sottoposti a sequestro nei confronti del padre Trentavizi Paolo. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Trentavizi Lorenza, lamentando la carenza assoluta di motivazione in merito alla questione relativa alla distribuzione dell'onere probatorio e violazione dell'art. 321 comma 3 cod. proc. pen., nella misura in cui il Tribunale aveva erroneamente applicato i principi in materia di distribuzione dell'onere della prova rispetto alla titolarità dei beni di cui il terzo rivendichi la proprietà; la questione assumeva rilevanza centrale ai fini della valutazione degli elementi addotti dalla difesa in merito alla riferibilità alla sig.ra Claudia Chiavini, madre della ricorrente, ed alla sua famiglia di origine, della provvista utilizzata per l'acquisto degli specifici beni indicati nella richiesta di dissequestro; rileva che l'identificazione dei beni che appartengono all'imputato non può che essere del Pubblico Ministero, come da giurisprudenza di questa Corte; a ciò si aggiungeva che, trattandosi di beni sequestrati presso l'abitazione familiare di uno degli imputati (alcuni dei quali conservati nella camera della ricorrente), e non quindi di dimora esclusiva dell'imputato, l'eventuale presunzione di compossesso e non, quindi, di possesso esclusivo dell'imputato, non poteva sostanziarsi nell'imposizione di un onere probatorio invertito, a fronte del quale il terzo, estraneo al reato, avrebbe dovuto essere chiamato a fornire insuperabili e specifici dati probatori.

Regesto Legislator

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art. 321 comma 3 cod. proc. pen, art. 325 cod.proc.pen, art. 605 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 50043/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Trentavizi Lorenza, lamentando la carenza assoluta di motivazione in merito alla questione relativa alla distribuzione dell'onere probatorio e violazione dell'art. 321 comma 3 cod. proc. pen., nella misura in cui il Tribunale aveva erroneamente applicato i principi in materia di distribuzione dell'onere della prova rispetto alla titolarità dei beni di cui il terzo rivendichi la proprietà; la questione assumeva rilevanza centrale ai fini della valutazione degli elementi addotti dalla difesa in merito alla riferibilità alla sig.ra Claudia Chiavini, madre della ricorrente, ed alla sua famiglia di origine, della provvista utilizzata per l'acquisto degli specifici beni indicati nella richiesta di dissequestro; rileva che l'identificazione dei beni che appartengono all'imputato non può che essere del Pubblico Ministero, come da giurisprudenza di questa Corte; a ciò si aggiungeva che, trattandosi di beni sequestrati presso l'abitazione familiare di uno degli imputati (alcuni dei quali conservati nella camera della ricorrente), e non quindi di dimora esclusiva dell'imputato, l'eventuale presunzione di compossesso e non, quindi, di possesso esclusivo dell'imputato, non poteva sostanziarsi nell'imposizione di un onere probatorio invertito, a fronte del quale il terzo, estraneo al reato, avrebbe dovuto essere chiamato a fornire insuperabili e specifici dati probatori.

Parole chiave

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beni di famiglia sequestro di mezzi di prova ritorno del minore procedura di affidamento genitoriale audizione di un genitore privazione dell'autorità parentale

Disposizioni normative citate

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art. 321 comma 3 cod. proc. pen
1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Trentavizi Lorenza, lamentando la carenza assoluta di motivazione in merito alla questione relativa alla distribuzione dell'onere probatorio e violazione dell'art. 321 comma 3 cod.
art. 325 cod.proc.pen
1.1 Osserva questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen.
art. 605 cod.proc.pen
Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 605 cod.proc.pen., lett.
art. 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRENTAVIZI LORENZA avverso l'ordinanza del 27/06/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso; Udito il difensore della ricorrente, Avv. BRUNO ANDO', il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 maggio 2023, rigettava l'appello proposto nell'interesse di Trentavizi Lorenza, in qualità di terza interessata, di dissequestro di monili ed orologi sottoposti a sequestro nei confronti del padre Trentavizi Paolo. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Trentavizi Lorenza, lamentando la carenza assoluta di motivazione in merito alla questione relativa alla distribuzione dell'onere probatorio e violazione dell'art. 321 comma 3 cod. proc. pen., nella misura in cui il Tribunale aveva erroneamente applicato i principi in materia di distribuzione dell'onere della prova rispetto alla titolarità dei beni di cui il terzo rivendichi la proprietà; la questione assumeva rilevanza centrale ai fini della valutazione degli elementi addotti dalla difesa in merito alla riferibilità alla sig.ra Claudia Chiavini, madre della ricorrente, ed alla sua famiglia di origine, della provvista utilizzata per l'acquisto degli specifici beni indicati nella richiesta di dissequestro; rileva che l'identificazione dei beni che appartengono all'imputato non può che essere del Pubblico Ministero, come da giurisprudenza di questa Corte; a ciò si aggiungeva che, trattandosi di beni sequestrati presso l'abitazione familiare di uno degli imputati (alcuni dei quali conservati nella camera della ricorrente), e non quindi di dimora esclusiva dell'imputato, l'eventuale presunzione di compossesso e non, quindi, di possesso esclusivo dell'imputato, non poteva sostanziarsi nell'imposizione di un onere probatorio invertito, a fronte del quale il terzo, estraneo al reato, avrebbe dovuto essere chiamato a fornire insuperabili e specifici dati probatori.

Il non aver affrontato- prosegue il difensore- il tema sopra esposto, aveva consentito al Tribunale di non prendere in considerazione le allegazioni difensive fornite dalla difesa in merito alla disponibilità in capo alla ricorrente dei beni di cui era stata chiesta la restituzione; segnala che l'istanza originaria riguardava solo i beni rispetto ai quali il terzo interessato era riuscito a reperire fonti di allegazione e che il Tribunale di Roma, nell'ambito di una diversa ordinanza, aveva ritento valide, ai fini di prova, le dichiarazioni rese da Fabrizio Trequattrini, nella misura in cui esse avevano avuto ad oggetto beni il cui acquisto era stato collocato in un momento antecedente a quello in cui la sig.ra Chiavini si era unita in matrimonio con Paolo Trentavizi, disponendo il dissequestro di quei beni.

Il difensore lamenta che il Tribunale aveva sostenuto che Trequattrini avrebbe reso dichiarazioni vaghe o formulato mere ipotesi, omettendo di considerare la sua ultima risposta secondo cui non aveva mai ricevuto pagamenti da parte di Trentavizi e che la "famiglia di Claudia era perfettamente in grado di comprare tutti i gioielli che ho riconosciuto.."; le suddette dichiarazioni, e in minor parte quelle della sig.ra Vroegindeweij, costituivano quella fonte di allegazione idonea a giustificare la restituzione in favore del terzo. Nell'affermare -prosegue il difensore- che il padre della ricorrente sarebbe stato l'unico in grado di comprare beni di valore, il Tribunale aveva richiamato intercettazioni che avevano contenuto meramente prospettico e non riguardavano i beni in questione, visto che la circostanza che Trentavizi avesse intenzione di acquistare ulteriori beni, diversi da quello oggetto della richiesta di dissequestro, non dimostrava l'avvenuto effettivo acquisto di uno o più degli oggetti in sequestro, né l'identità tra i beni oggetto di conversazione e quelli oggetto della richiesta di dissequestro, e quindi non superava le allegazioni fornite dalla difesa; ancora, la circostanza per cui gli acquisti dei beni di cui era stata chiesta la restituzione non erano stati acquistati con provvista propria della madre, Claudia Chiavini, appariva del tutto estranea alle circostanze fatte valere con la domanda, atteso che i beni di cui ai n. 3,4, 9 e 24, secondo le dichiarazioni di Trequattrini, erano stati acquistati non dalla Chiavini, ma dai genitori di quest'ultima, sulla cui condizione patrimoniale il Tribunale non aveva affermato alcunchè.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Osserva questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893;

Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 605 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, non si può certamente dire di trovarsi di fronte ad una motivazione mancante, posto che in realtà si censura la motivazione del Tribunale relativa alla considerazione che il padre della ricorrente era l'unico ,f\r`n.` della famiglia in grado, per disponibilità economiche, di far fronte all'acquisto di beni di significativo valore come quelli in sequestro, ed alle affermazioni dell'orafo Trequattrini (ritenute generiche ed inidonee ad identificare nei nonni gli acquirenti dei beni sequestrati); inoltre, il Tribunale ha osservato che il fatto che alcuni monili siano stati trovati nella camera da letto della ricorrente non esclude che la provvista per l'acquisto degli stessi provenisse dal padre, e che poteva anche escludersi che vi avesse provveduto la madre (pag.2 ordinanza impugnata), rilevando che questa Corte, già chiamata ad occuparsi della vicenda, aveva rilevato che "il Tribunale...ha ben evidenziato che il rapporto di coniugio sussistente tra la ricorrente e l'indagato Trentavizi impediva di ritenere provata la titolarità esclusiva delle cose sequestrate in capo all'uno o all'altro.

Ed invero, la circostanza che i gioielli siano stati rinvenuti nell'appartamento ove i due coniugi coabitavano e la mancanza di formale intestazione, tanto dei gioielli rinvenuti presso l'abitazione, quanto di quelli consegnati in conto vendita a Petrella, consentiva di ritenerli nella disponibilità di Trentavizi" (Sez.3, sentenza n. 24978 del 24 giugno 2020). Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge come previsto dall'art. 325 cod.proc.pen. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual