Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 50041/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 50041/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 50041/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da GIGLI VALENTINA nato a CHIARAVALLE il 11/02/1984 SPENDOLINI MARCO nato a JESI il 06/09/1975 Persone offese nel procedimento a carico di GIANLUCA GENTILUCCI E VINCENZO CARELLA avverso l'ordinanza resa il 24 Febbraio 2023 dal GIP del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e dell'avv. Andrea Marini che con memoria ha insistito nei motivi di ricorso

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 411 cod. proc.pen, articolo 127 comma 5 cod. proc.pen, art. 410-bis cod. proc. pen, art. 24 Cost, artt. 117 Cost, art. 410 cod. proc. pen; Sentenza — n. 50041/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame le persone offese propongono a questa Corte di legittimità una impugnazione avverso l'ordinanza di archiviazione, non prevista dalla legge, con cui deducono censure nel merito della motivazione, sul rilievo che il provvedimento sarebbe abnorme. Ma non può ritenersi che l'ordinanza di archiviazione sia abnorme in quanto è affetto da abnormità il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento e quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

Parole chiave

Generato dall'IA
chiusura dell'istruzione penale promozione dell'accusa presentazione di denunce penali censure procedurali ritiro della querela penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 411 cod. proc.pen
Ed infatti l'art. 411 cod. proc.pen.
articolo 127 comma 5 cod. proc.pen
art. 410-bis cod. proc. pen
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen.
art. 24 Cost
(In motivazione la Corte ha escluso che l'espressa previsione di non impugnabilità in sede di legittimità di siffatta ordinanza si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost.
artt. 117 Cost
con riferimento agli artt. 117 Cost.
art. 410 cod. proc. pen
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da GIGLI VALENTINA nato a CHIARAVALLE il 11/02/1984 SPENDOLINI MARCO nato a JESI il 06/09/1975 Persone offese nel procedimento a carico di GIANLUCA GENTILUCCI E VINCENZO CARELLA avverso l'ordinanza resa il 24 Febbraio 2023 dal GIP del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e dell'avv. Andrea Marini che con memoria ha insistito nei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il GIP del Tribunale di Ancona, dopo avere sentito le parti all'udienza camerale del 22 Febbraio 2023, ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero in ordine al procedimento penale iscritto a carico di Gianluca Gentilucci e Vincenzo Carella instaurato in seguito agli atti querelatori sporti da Valentina Gigli e Marco Spendolini. 2.Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso le due persone offese deducendo: 2.1 violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per la motivazione meramente apparente del provvedimento impugnato che si palesa nella sua abnormità; 2.2 vizio di motivazione in quanto l'ordinanza ha reso una motivazione apparente in relazione al puntuale e articolato contenuto dell'atto di opposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile poiché le norme del codice di procedura penale non prevedono un'impugnazione dell'ordinanza di archiviazione pronunziata all'esito dell'udienza di opposizione, se non per violazione del contraddittorio. Ed infatti l'art. 411 cod. proc.pen. stabilisce che la persona offesa dal reato può fare opposizione alla richiesta di archiviazione chiedendo la prosecuzione delle indagini preliminari e indicando a pena di inammissibilità l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. In forza del secondo comma il giudice, una volta depositata l'opposizione, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e all'esito dell'udienza può accogliere la richiesta di archiviazione o disporre l'imputazione coatta; l'ordinanza di archiviazione e cioè il provvedimento emesso all'esito dell'udienza è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127 comma 5 cod. proc.pen. e cioè nel caso di difetto del contraddittorio; in questo caso l'interessato può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica che provvede con ordinanza non impugnabile.

La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (In motivazione la Corte ha escluso che l'espressa previsione di non impugnabilità in sede di legittimità di siffatta ordinanza si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost. e con l'art. 2 del VII protocollo addizionale CEDU). (Sez. 5 - , Ordinanza n. 40127 del 09/07/2018 Cc. (dep. 06/09/2018 ) Rv. 273875 - 01) È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, comma sesto, e 127, comma quinto, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 117 Cost. e 11 della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, nella parte in cui limitano il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione ai soli casi di nullità per difetto del contraddittorio, escludendo l'ipotesi di vizio di motivazione, posto che il diritto della vittima di reato di chiedere il «riesame della decisione di non esercitare l'azione penale» trova riscontro, nell'ordinamento interno, nella previsione del controllo giurisdizionale del G.i.p. - il quale, in caso di inerzie o di lacune investigative, può ordinare ulteriori indagini (art. 409, comma quarto, cod. proc. pen.) o, in caso di dissenso dalla richiesta del P.M., può disporre che lo stesso entro dieci giorni formuli l'imputazione (art. 409, comma quinto, cod. proc. pen.) - nonché nella possibilità per la persona offesa di chiedere la prosecuzione delle indagini indicando l'oggetto dell'investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova (art. 410, comma primo, cod. proc. pen.). (Sez. 2, Sentenza n. 25754 del 09/05/2017 Cc. (dep. 23/05/2017 ) Rv. 270663 - 01).

Nel caso in esame le persone offese propongono a questa Corte di legittimità una impugnazione avverso l'ordinanza di archiviazione, non prevista dalla legge, con cui deducono censure nel merito della motivazione, sul rilievo che il provvedimento sarebbe abnorme. Ma non può ritenersi che l'ordinanza di archiviazione sia abnorme in quanto è affetto da abnormità il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento e quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso , pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Sez. 2, Sentenza n. 27716 del 05/06/2003 Cc. (dep. 26/06/2003 ) Rv. 225857 - 01 ) In un caso analogo questa Corte ha escluso qualsiasi profilo di abnormità, perché relativa a decreto con il quale il g.i.p., rispettate le regole del contraddittorio nei confronti delle persone offese costituitesi parti civili e nei confronti di chi si era opposto alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., l'aveva accolta ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen.. e ha anche chiarito che, avendo già il P.M. manifestato, con la richiesta di archiviazione, di non voler esercitare l'azione penale in ordine alla notizia di reato devolutagli, spetta solo al Procuratore Generale presso la Corte di appello valutare se sia il caso di avocare le indagini ed eventualmente esercitare l'azione penale in sostituzione del P.M. gerarchicamente inferiore, avvalendosi delle facoltà riconosciutegli dall'art. 412, commi primo e secondo, cod. proc. pen.). (Sez. 1, Sentenza n. 5689 del 10/11/1995 Cc. (dep. 17/01/1996 ) Rv. 203434 - 01) Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 15 novembre 2023 Il consi nere estensore Il Preside te Mari tela Borsellino Geppino o