Ordinanza — n. 50027/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCUTI RENZO nato a MILANO il 11/07/1949 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Con atto depositato in data 26/6/2023 Zaccuti Renzo, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che il 28/4/2023 la sentenza del Tribunale cittadino che il 30/5/2022 lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il per il reato di appropriazione indebita dei verbali del Consiglio di amministrazione della Fondazione Ester Battaglia Onlus. A sostegno del ricorso, ha addotto quattro motivi di impugnazione: - la prescrizione del reato ascrittogli; - l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, che aveva pronunciato la sentenza di primo grado, per essere invece competente il Tribunale di Lodi; - l'assenza di motivazione in ordine all'ingiusto profitto del delitto di appropriazione indebita, che si assume insussistente; l'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50027/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. La sentenza impugnata, infatti, è stata pronunciata, in presenza delle parti, il 28/4/2023, e la motivazione è stata tempestivamente depositata in data 12/5/2023, nel pieno rispetto del termine di quindici giorni dalla pronuncia, che scadeva il giorno successivo, sicché al momento del deposito del ricorso per cassazione, il giorno 26/6/2023, era ampiamente scaduto il termine di trenta giorni per proporre impugnazione, di cui all'art. 585 comma 1 lett. B) cod. proc. pen. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCUTI RENZO nato a MILANO il 11/07/1949 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con atto depositato in data 26/6/2023 Zaccuti Renzo, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che il 28/4/2023 la sentenza del Tribunale cittadino che il 30/5/2022 lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il per il reato di appropriazione indebita dei verbali del Consiglio di amministrazione della Fondazione Ester Battaglia Onlus. A sostegno del ricorso, ha addotto quattro motivi di impugnazione: - la prescrizione del reato ascrittogli; - l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, che aveva pronunciato la sentenza di primo grado, per essere invece competente il Tribunale di Lodi; - l'assenza di motivazione in ordine all'ingiusto profitto del delitto di appropriazione indebita, che si assume insussistente; l'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. La sentenza impugnata, infatti, è stata pronunciata, in presenza delle parti, il 28/4/2023, e la motivazione è stata tempestivamente depositata in data 12/5/2023, nel pieno rispetto del termine di quindici giorni dalla pronuncia, che scadeva il giorno successivo, sicché al momento del deposito del ricorso per cassazione, il giorno 26/6/2023, era ampiamente scaduto il termine di trenta giorni per proporre impugnazione, di cui all'art. 585 comma 1 lett. B) cod. proc. pen. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023 L'e