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Ordinanza — n. 50026/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50026/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50026/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERO GIOSUE nato a AVERSA il 04/11/1981 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Palmiero Giosuè ha proposto, con atto personale, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del7 giugno 2023 con la quale il Tribunale di Napoli, sezione del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che l'8 maggio 2023 aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, per un tentativo di estorsione pluriaggravato. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50026/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 27201001) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale porto abusivo di armi difetto di legittimazione del ministero pubblico aiuto all'evasione di detenuti procedura di rivendicazione nel pignoramento diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
27201001) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERO GIOSUE nato a AVERSA il 04/11/1981 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Palmiero Giosuè ha proposto, con atto personale, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del7 giugno 2023 con la quale il Tribunale di Napoli, sezione del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che l'8 maggio 2023 aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, per un tentativo di estorsione pluriaggravato. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 27201001) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2023