Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50017/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50017/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50017/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ELIA ANDREA nato a COSENZA il 11/07/1992 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 4-24198/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, emessa ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. a seguito del concordato delle parti sulla rinunzia ai motivi e la determinazione della sanzione, è stato proposto personalmente dall'interessato, che ha sottoscritto l'atto, riservando i motivi al difensore, che non risulta aver proposto nei termini motivi di ricorso. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599 bis cod. proc. pen, art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50017/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U. 21/12/2017, Aiello). Il provvedimento impugnato, emesso a seguito di concordato tra le parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., neppure è impugnabile, se non per la illegalità della sanzione concordata. 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato avverso provvedimento non impugnabile.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di ottenere una decisione legittimazione a ricorrere concordato stragiudiziale mancata attuazione degli accordi illeciti esame di cassazione requisito della firma

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599 bis cod. proc. pen
Il provvedimento impugnato, emesso a seguito di concordato tra le parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., neppure è impugnabile, se non per la illegalità della sanzione concordata.
art. 610 cod. proc. pen
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato avverso provvedimento non impugnabile.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ELIA ANDREA nato a COSENZA il 11/07/1992 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 4-24198/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, emessa ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. a seguito del concordato delle parti sulla rinunzia ai motivi e la determinazione della sanzione, è stato proposto personalmente dall'interessato, che ha sottoscritto l'atto, riservando i motivi al difensore, che non risulta aver proposto nei termini motivi di ricorso. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U. 21/12/2017, Aiello). Il provvedimento impugnato, emesso a seguito di concordato tra le parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., neppure è impugnabile, se non per la illegalità della sanzione concordata. 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato avverso provvedimento non impugnabile.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.