Sentenza — n. 50013/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACrudo Giuseppe, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 30/05/2023 del Tribunale di Vibo Valentia che, in sede di appello, ha confermato l'ordinanza in data 30/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.. Deduce: Violazione dell'art. 325 cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen..; Violazione dell'art. 325 cod. proc. pen. in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. e agli artt. 640-quater e 322-ter cod.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640-bis cod. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 50013/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Successivamente alla presentazione del ricorso è pervenuta dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, con la quale si rappresentava che in data 13/06/2023 veniva emesso provvedimento di dissequestro in relazione ai beni sottoposti a vincolo per la cui restituzione era stata precedentemente proposta l'odierna impugnaLione, in data 07/06/2023.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse all'impug nazione. Per come anticipato in premessa, infatti, il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione comunicando di avere ottenuto quella revoca del sequestro per il cui conseguimento era stato presentato l'odierno ricorso per cassazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRUDO GIUSEPPE nato il 14/08/1976 a VIBO VALENTIA avverso l'ordinanza in data 30/05/2023 del TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in ragione della rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza d'interesse.
RITENUTO IN FATTO
1. Crudo Giuseppe, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 30/05/2023 del Tribunale di Vibo Valentia che, in sede di appello, ha confermato l'ordinanza in data 30/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.. Deduce: Violazione dell'art. 325 cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen..; Violazione dell'art. 325 cod. proc. pen. in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. e agli artt. 640-quater e 322-ter cod.pen..
2. Successivamente alla presentazione del ricorso è pervenuta dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, con la quale si rappresentava che in data 13/06/2023 veniva emesso provvedimento di dissequestro in relazione ai beni sottoposti a vincolo per la cui restituzione era stata precedentemente proposta l'odierna impugnaLione, in data 07/06/2023.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse all'impug nazione. Per come anticipato in premessa, infatti, il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione comunicando di avere ottenuto quella revoca del sequestro per il cui conseguimento era stato presentato l'odierno ricorso per cassazione.
A fronte di tale evenienza, va osservato che, una volta conseguita la revoca del sequestro, non vi è più l'interesse a impugnare richiamato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione e che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 — 01 seguita da moltissime conformi, quale Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 — 01). In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire -dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato - un vantaggio concreto. Nel caso di specie il ricorrente ha già ottenuto il soddisfacimento dell'interesse concreto per cui aveva proposto impugnazione.
Da qui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.
2. Il ricorrente va esentato dalla condanna alle spese del giudizio e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Tanto perché l'inammissibilità è stata provocata dalla sopravvenuta revoca del sequestro, con conseguente decadimento dell'interesse a coltivare un'impugnazione intesa a sortire un risultato che già si è realizzato. Tanto più che -per come già evidenziato- il ricorrente non ha ulteriormente coltivato l'impugnazione a fronte dell'evenienza a sé favorevole, avendo tempestivamente rinunciato alla stessa.
P.Q.M.
Dichiara inammissib