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Sentenza — n. 50008/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court partially dismisses appeal; crime A extinguished by victim's remittance, crime B proceeds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50008/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione annulled the lower court's judgment regarding the first charge due to the victim's remittance of the complaint, extinguishing that crime. The defendant argued procedural nullity for his absence, but the court found his late declaration did not compel the appellate court to proceed in his absence. Consequently, the appeal was partially allowed to dismiss the first charge while the second charge remains for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 420 ter cod. proc. pen.; Art. 23 bis, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137: A criminal offense is extinguished by the victim's remittance of the complaint, and a defendant's late declaration of presence does not obligate the court to hold a hearing in their absence.

Parole chiave

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remissione querela estinzione reato assenza imputato nullità processuale truffa Corte di Cassazione rinvio giudizio restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 420 ter cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 420 ter cod.
Art. 23 bis, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Dall'esame degli atti risulta che la dichiarazione dell'imputato detenuto, diretta a richiedere la partecipazione al giudizio di appello, è stata avanzata in data 30 maggio 2022, rispetto all'udienza fissata per 1'8 giugno 2022 e, quindi, senza il rispetto dei termini indicati dell'art. 23 bis, comma 4, dl.
art. 420 ter cod. proc. pen
Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 420 ter cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERINI CRISTIANO nato a FERRARA il 22/09/1970 avverso la sentenza del 08/06/2022 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato estinto per remissione di querela e con rinvio quanto al motivo di ricorso; udito l'Avv. Matteo Massimi che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza relativamente al reato estinto per remissione di querela; accogliersi nel resto il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di Perini Cristiano dal Tribunale di Ferrara in data 24 ottobre 2019.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 420 ter cod. proc. pen. per aver la Corte d'appello dichiarato l'assenza dell'imputato nel giudizio di appello, pur avendo il ricorrente, detenuto presso un istituto penitenziario, manifestato la volontà di comparire all'udienza.

3. All'udienza del 10/11/2023, su richiesta difensiva finalizzata a formalizzare la remissione della querela delle persone offese, il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Deve preliminarmente essere rilevata l'estinzione del reato contestato al capo A), essendo stati acquisiti i verbali della remissione della querela ad opera della persona offesa Filippini Federico e della relativa accettazione dell'imputato. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al reato di truffa di cui al capo A) e la condanna dell'imputato al pagamento delle relative spese processuali. 1.2. Dall'esame degli atti risulta che la dichiarazione dell'imputato detenuto, diretta a richiedere la partecipazione al giudizio di appello, è stata avanzata in data 30 maggio 2022, rispetto all'udienza fissata per 1'8 giugno 2022 e, quindi, senza il rispetto dei termini indicati dell'art. 23 bis, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020 n. 176.

La doglianza formulata è pertanto destituita di alcun fondamento, poiché nessun obbligo di procedere alla trattazione in presenza del giudizio incombeva sulla Corte d'appello, in difetto di richieste tempestive dell'imputato e del suo difensore.

2. Dalle statuizioni che precedono discende l'annullamento della sentenza impugnata, attesa l'intervenuta estinzione del reato di cui al capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in relazione al residuo reato di cui al capo B).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui al capo A) è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione della pena limitatamente al reato di c