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Sentenza — n. 50003/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for theft due to statute of limitations but reduces sentence for remaining fraud charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50003/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appellate court's conviction for theft while reducing the sentence for the remaining charge of fraud. The defendant argued that the theft offense had expired due to the statute of limitations, which the lower courts failed to explicitly declare. The court found the theft expired in March 2023, prior to the appeal judgment, but noted the fraud charge remained valid until 2025.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 474 c.p.; Art. 648 c.p.: When a crime is extinguished by the statute of limitations, the conviction for that specific offense must be annulled, and the penalty must be re-determined based only on the remaining constituent crimes.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations extinction of crime partial annulment reduction of sentence theft offense fraud charge Cassation procedure contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
pen., in relazione all'omessa dichiarazione di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 474 c.p.
In particolare, quanto al reato di cui all'art. 474 cod.
Art. 648 c.p.
è estinto per prescrizione e, per l'effetto, ridetermina la pena per il residuo reato di cui all'art. 648, comma quarto, cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., in relazione all'omessa dichiarazione di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 474 cod. pen
In particolare, quanto al reato di cui all'art. 474 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIAGNE MODOU nato il 03/02/1982 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23, comma 8, D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di L'Aquila con sentenza del 23/6/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 9/1/2022, che aveva condannato Modou Diagne per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'ad. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'omessa dichiarazione di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Rileva che, a fronte della richiesta del Procuratore generale di una pronuncia di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione e non ha dichiarato l'estinzione dei reati per la prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza. 2.1 In data 15/11/2023 sono pervenute conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1 Si osserva, invero, che i reati risultano commessi il 17/9/2015 e che sono soggetti a termini di prescrizione diversi. In particolare, quanto al reato di cui all'art. 474 cod. pen., il termine di prescrizione è pari a sei anni e che tenuto conto delle interruzioni non può superare i sette anni e sei mesi, con la conseguenza che il reato si è estinto per prescrizione in data 17/3/2023, dunque, prima che fosse pronunciata la sentenza di appello. Quanto al reato di ricettazione, invece, il termine di prescrizione è pari ad otto anni (considerato che si tiene conto dell'ipotesi base e non di quella attenuata), che con le interruzioni può protrarsi fino a dieci anni, per cui nel caso di specie il termine massimo di prescrizione spirerà al 17/9/2025.

Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata nei limiti sopra evidenziati, con la dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 474 cod. pen per intervenuta prescrizione e con la conseguente riduzione della pena - secondo i parametri individuati dal giudice di primo grado - a mesi sei di reclusione ed euro centocinquanta di multa. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui all'art. 474 cod. pen. è estinto per prescrizione e, per l'effetto, ridetermina la pena per il residuo reato di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. in mesi sei di reclusione ed euro centocinquanta di multa.

Così deciso in Roma, il giorno 29 novem