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Sentenza — n. 49995/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49995/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49995/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 gennaio 2023, confermava la sentenza del Tribunale di Milano con la quale Boscaglia Roberto era stato condannato per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che la responsabilità di Boscaglia era stata ritenuta dimostrata sulla base della querela sporta da Caiazzi Fabio e Caiazzi Simone e delle dichiarazioni di Renzi Alberto acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. ; così facendo era stato leso il diritto della difesa di interrogare i testimoni a carico, posto che da parte dell'autorità di controllo non era stato disposto alcun accorgimento utile ad assicurare la testimonianza di Renzi, essendosi i carabinieri limitati a relazionare che il teste non era più residente all'indirizzo fornito, e per quanto riguardava i sigg.ri Caiazzi ci si era limitati ad un merco controllo burocratico della residenza anagrafica per sancirne l'irreperibilità. 1.2 II difensore eccepisce la mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen, art. 512 cod. proc. pen, art. 152 cod.pen; Sentenza — n. 49995/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 3.10.2023 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti. Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod. proc. pen.

Parole chiave

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truffa all'assicurazione inchiesta per falsità atti inchiesta per appropriazione indebita assicurazione contro il furto accertamento insufficiente dei fatti risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 gennaio 2023, confermava la sentenza del Tribunale di Milano con la quale Boscaglia Roberto era stato condannato per il reato di cui all'art. 642 cod. pen..
art. 512 cod. proc. pen
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che la responsabilità di Boscaglia era stata ritenuta dimostrata sulla base della querela sporta da Caiazzi Fabio e Caiazzi Simone e delle dichiarazioni di Renzi Alberto acquisite ex art. 512 cod. proc. pen.
art. 152 cod.pen
1.Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 3.10.2023 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOSCAGLIA ROBERTO nato a ROMA il 29/11/1964 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. DARIO PROIETTI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela; ;)"

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 gennaio 2023, confermava la sentenza del Tribunale di Milano con la quale Boscaglia Roberto era stato condannato per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che la responsabilità di Boscaglia era stata ritenuta dimostrata sulla base della querela sporta da Caiazzi Fabio e Caiazzi Simone e delle dichiarazioni di Renzi Alberto acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. ; così facendo era stato leso il diritto della difesa di interrogare i testimoni a carico, posto che da parte dell'autorità di controllo non era stato disposto alcun accorgimento utile ad assicurare la testimonianza di Renzi, essendosi i carabinieri limitati a relazionare che il teste non era più residente all'indirizzo fornito, e per quanto riguardava i sigg.ri Caiazzi ci si era limitati ad un merco controllo burocratico della residenza anagrafica per sancirne l'irreperibilità. 1.2 II difensore eccepisce la mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 3.10.2023 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti. Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28/11/2023 Il Consigliere estensore