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Sentenza — n. 49994/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal arguments against lower court findings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49994/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the search was illegal due to lack of specific tools and insufficient justification for the seizure, but the Court found these arguments merely repeated from the appellate stage without new legal reasoning. The Court ruled that the lower court correctly applied existing jurisprudence regarding possession and search legitimacy, rejecting the claim for a new evaluation of facts.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591, 616 c.p.p.; The cassation appeal must present specific legal and factual arguments distinct from the appellate judgment; mere repetition of lower court errors without new reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific arguments repetition of appellate errors search and seizure legality possession of tools crime porto abusivo di armi guida senza autorizzazione perquisizione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
1.4 Il difensore lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., considerato peraltro che i guanti e la torcia non erano classificabili come strumenti atti ad aprire o forzare serrature.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 707 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 31 gennaio 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Halilovic Ekrem responsabile del reato di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 4 legge 152/75
art. 131-bis cod. pen
1.4 Il difensore lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., considerato peraltro che i guanti e la torcia non erano classificabili come strumenti atti ad aprire o forzare serrature.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020
Sez. 2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006
Sez. 2, Sentenza n. 47686 del 03/10/2018
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC EKREM nato a MONTEBELLUNA il 17/04/1987 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 31 gennaio 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Halilovic Ekrem responsabile del reato di cui all'art. 707 cod. pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Halilovic, eccependo che la perquisizione a seguito della quale erano stati rinvenuti sull'autovettura da lui condotta gli oggetti indicati nel capo di imputazione era stata effettuata illegittimamente, in difetto dei presupposti richiesti dall'art. 4 legge 152/75 1.2 II difensore osserva che mancava del tutto il requisito del possesso degli strumenti, posto che l'imputato era stato fermato alla guida dell'autovettura, e che gli oggetti si trovavano nel vano porta oggetti della portiera del guidatore; l'autovettura era però intestata ad altro soggetto, e gli oggetti potevano appartenere a chiunque dei quattro occupanti la vettura 1.3 Il difensore rileva che il giudice di appello si era limitato a confermare la legittimità della perquisizione, e quindi del successivo sequestro, sulla base dell'orario e del fatto che le persone a bordo erano prive di documenti, motivazione che non era certo esaustiva. 1.4 Il difensore lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., considerato peraltro che i guanti e la torcia non erano classificabili come strumenti atti ad aprire o forzare serrature.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve premettere che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il f N) \"...r. dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).

Ciò premesso, quanto alla eccezione di cui al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che "l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen." (Sez.2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996) 1.2 Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, si deve rilevare come, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi sul punto Sez.2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto legittimi la perquisizione ed il sequestro con la motivazione contenuta a pag. 3, e rilevato come l'imputato fosse alla guida della autovettura su cui si trovavano gli arnesi riposti nel vano di fianco alla portiera del guidatore e quindi Halilovic doveva rispondere del reato di cui all'art. 707 cod.pen., facendo quindi corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui "In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, è sufficiente, ai fini della configurabilità del concorso nel reato, la consapevole disponibilità concreta ed immediata, da parte di più persone, degli arnesi predetti, essendo irrilevante l'originaria appartenenza di essi ad uno solo dei correi e dovendosi, viceversa, dare rilievo alla possibilità di questi ultimi di servirsene o di aiutare il proprietario a servirsene." (Sez. 2, Sentenza n. 47686 del 03/10/2018, Lebiati Rv. 274715). 1.3 Infine, la Corte di appello ha ritenuto non applicabile l'ar.t 131-bis cod. pen. alla luce della abitualità della condotta dell'imputato, con motivazione logica e quindi esente da censure.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. ( J Junr

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila