Sentenza — n. 49993/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Lecce, con sentenza del 28 settembre 2022, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Dieye Pape, Diagne Ousmane e Fall Idrissa responsabili del reato di cui all'art. 648 cod. pen. dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. perchè estinto per prescrizione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Dieye Pape, lamentando l'erroneità ed illogicità della motivazione in relazione alla richiesta., di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto tale norma prevedeva la applicabilità della causa di non punibilità ai reati puniti con pena minima edittale non superiore a due anni, per cui in tale novero rientrava anche il reato di ricettazione ex art. 648 comma 1 cod. pen.: il principio del favor rei imponeva di considerare applicabile al caso di specie la norma come modificata dal D.L. 150/22, trattandosi di norma sostanziale ex art. 2 comma 4 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 474 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 648 comma 1 cod. pen, art. 2 comma 4 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49993/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Infatti, quanto all'unico motivo di ricorso, la sentenza di appello ha evidenziato che il titolo di reato (art. 648, comma primo, cod. pen.) è ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, successivamente, il d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia) ha esteso l'ambito di applicabilità della causa di non punibilità di cui si discute ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione (tra i quali rientra, appunto, la ricettazione), indipendentemente dal massimo edittale.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DIEYE PAPE nato il 17/02/1990 DIAGNE OUSMANE nato il 23/10/1992 FALL IDRISSA nato il 02/01/1986 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore di FALL IDRISSA, Avv. MONICA COLELLA, che ha insistito chiedendo l'accoglimento del ricorso; letta la memoria del difensore di DIAGNE OUSMANE, Avv. SALVATORE CENTONZE, che ha insistito chiedendo l'accoglimento del ricorso; letta la memoria del difensore di DYEYE PAPE, Avv. ALESSANDRO STOMEO, che ha insistito chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 28 settembre 2022, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Dieye Pape, Diagne Ousmane e Fall Idrissa responsabili del reato di cui all'art. 648 cod. pen. dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. perchè estinto per prescrizione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Dieye Pape, lamentando l'erroneità ed illogicità della motivazione in relazione alla richiesta., di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto tale norma prevedeva la applicabilità della causa di non punibilità ai reati puniti con pena minima edittale non superiore a due anni, per cui in tale novero rientrava anche il reato di ricettazione ex art. 648 comma 1 cod. pen.: il principio del favor rei imponeva di considerare applicabile al caso di specie la norma come modificata dal D.L. 150/22, trattandosi di norma sostanziale ex art. 2 comma 4 cod. pen.
2. Propone ricorso il difensore di Diagne Ousmane, identico al ricorso proposto nell'interesse di Dieye Pape.
3. Propone ricorso il difensore di Fall Idrissa, identico al ricorso proposto nell'interesse di Dieye Pape
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Infatti, quanto all'unico motivo di ricorso, la sentenza di appello ha evidenziato che il titolo di reato (art. 648, comma primo, cod. pen.) è ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, successivamente, il d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia) ha esteso l'ambito di applicabilità della causa di non punibilità di cui si discute ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione (tra i quali rientra, appunto, la ricettazione), indipendentemente dal massimo edittale.
Come osservato dalla sentenza di questa stessa sezione (n. 46079 del 3 ottobre 2023, Musicco, n.m.), trattandosi di istituto sostanziale di favore, inquadrabile tra le cause di non punibilità, trova applicazione l'art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che l'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. alle nuove figure delittuose ricavabili quoad poenam ha effetto retroattivo relativamente ai procedimenti pendenti per reati commessi prima dell'entrata in vigore della novella, cioè fino al 29/12/2022.
Premessa, dunque, la astratta applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Ciò in una fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello (Sezione 6, n. 2175 del 25/11/2020, Ugboh, Rv. 280707 - 01;
Sezioni Unite, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589 - 01), con la precisazione che è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione però che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sezione 4, n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev;
Sezione 3, n. 25301 del 11/5/2023, Guccione; Sezione 2, n. 31777 del 28/4/2023, Casu; Sezione 2, 29/3/2023, Rifici; Sezione 6, n. 5922 del 19/1/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv. 284160- 01; Sezione 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02). Nel caso in esame, negli atti di appello la questione, appena accennata, era posta in termini del tutto generici, facendo riferimento soltanto al modesto valore commerciale degli oggetti in sequestro, di talché la richiesta deve essere considerata alla stregua di una sollecitazione ai poteri officiosi del giudice, quanto al rilievo di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; pertanto, la doglianza esposta nel ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata, tanto più a fronte della motivazione della Corte di appello che, nell'escludere la sussistenza dell'ipotesi di cui al comma 2 (ora 4) dell'art. 648 cod. pen. e la concessione dell'attenuante di cui al'art. 62 n.4 cod. pen., aveva evidenziato il numero dei capi di abbigliamento con marchio contraffatto (100 paia di scarpe e 21 giubbini, come da capo di imputazione); il ricorso, invece, si limita ad affermare l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen., senza evidenziare in alcun modo in base a quali elementi di fatto la norma dovrebbe essere applicata. ) 2.
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d