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Sentenza — n. 49970/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal judgment for omitting reasoning on conditional sentence suspension request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49970/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's decision regarding the conditional suspension of the sentence. The appellant argued that the lower court failed to provide any reasoning, explicit or implicit, for denying his request for conditional suspension under Article 163 of the Penal Code. The Court ruled that such an omission constitutes a violation of the duty to motivate, necessitating the annulment and remittal for a new judgment on the specific issue.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) e e) c.p.p.; Art. 163 c.p.: The failure of the Court of Appeal to provide any reasoning, even implicit, regarding a request for conditional suspension of the sentence mandates the annulment of the judgment with remittal to the lower court.

Parole chiave

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conditional sentence suspension duty to motivate omission of reasoning appeal judgment annulment remittal for new trial revoca della sospensione condizionale pene condizionali pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 163 c.p.
Art. 164 c.p.
art. 648 cod. pen
art. 163 cod. pen
art. 164 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, Catabbo
Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Marrocu
282562; Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Marrocu, Rv.
Sez. 3, n. 35989 del 10/01/2017, Filannino
278285; Sez. 3, n. 35989 del 10/01/2017, Filannino, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZUNIGA MIRANDA JOVANY FRANCISCO, nato in Honduras il 11/05/1988 avverso la sentenza del 05/05/2022 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. GABRIELE LANZI, difensore di Zuniga Miranda Jovany Francisco, il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso e per il conseguente annullamento della sentenza impugnata in punto di concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/05/2022, la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 19/01/2017 del Tribunale di Firenze di condanna di Jovany Francisco Zuniga Miranda alla pena di un mese di reclusione ed C 60,00 di multa - pena non sospesa - per il reato di ricettazione di una bicicletta, ritenuta l'ipotesi di particolare tenuità di cui al secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Jovany Francisco Zuniga Miranda, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che la Corte d'appello di Firenze avrebbe del tutto omesso di motivare, neppure implicitamente, in ordine al terzo motivo del proprio atto di appello, con il quale egli, nell'evidenziare di non avere precedenti penali, aveva chiesto che gli fosse concessa la sospensione condizionale della pena. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza della motivazione per avere la Corte d'appello di Firenze omesso di motivare in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I due motivi di ricorso - i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati. La Corte d'appello di Firenze ha infatti omesso qualsiasi motivazione, neppure implicita, in ordine alla specifica richiesta, che era stata avanzata dallo Zuniga Miranda con il terzo motivo del proprio atto di appello (pagg. 5-6), di ammissione alla sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. art. 163 cod. pen. Da ciò discende l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al punto che ha completamente omesso di motivare in ordine alla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

2. Ciò posto, il Collegio ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario di questa Corte secondo il quale l'omessa pronuncia, da parte della Corte d'appello, sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio (e non già, come ritenuto da altro orientamento, anche senza rinvio, qualora tale opzione sia praticabile nel caso concreto), non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (per tutte: Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, dep. 2022, Catabbo, Rv. 282562; Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Marrocu, Rv. 278285; Sez. 3, n. 35989 del 10/01/2017, Filannino, Rv. 270829).

3. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo gi