Sentenza — n. 49963/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, emessa il 16 settembre 2019, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, Comune di Abano Terme, in relazione al reato di cui all'art. 319-quater cod.pen. (induzione indebita a dare o promettere utilità), per avere, in qualità di consigliere comunale, indotto l'imprenditore Pedron Mauro a versare la somma di euro 1100,00 per sostenere la campagna elettorale del sindaco, quale corrispettivo per ottenere l'affidamento in via diretta di lavori vari di manutenzione stradale da parte del Comune parte civile (capo 6 della imputazione).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 319-quater cod.pen; Sentenza — n. 49963/2023 — snpen · Corte di Cassazione: omessa valutazione dell'argomento difensivo secondo il quale la valutazione della attendibilità del Pedron avrebbe dovuto essere svolta solo dopo il suo esame diretto da parte della Corte.
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Pegoraro Ermanno, nato a Padova il 30/08/1970, avverso la sentenza del 29/11/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, emessa il 16 settembre 2019, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, Comune di Abano Terme, in relazione al reato di cui all'art. 319-quater cod.pen. (induzione indebita a dare o promettere utilità), per avere, in qualità di consigliere comunale, indotto l'imprenditore Pedron Mauro a versare la somma di euro 1100,00 per sostenere la campagna elettorale del sindaco, quale corrispettivo per ottenere l'affidamento in via diretta di lavori vari di manutenzione stradale da parte del Comune parte civile (capo 6 della imputazione).
2. Ricorre per cassazione Ermanno Pegoraro, deducendo:
1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità intrinseca del testimone assistito Pedron Mauro, sulla base delle cui dichiarazioni è stata confermata la condanna del ricorrente. La Corte, sul punto, non avrebbe eseguito quanto le era stato demandato dalla sentenza di annullamento, sottolineando aspetti inconsistenti rispetto alla valutazione della attendibilità intrinseca del testimone e sulla presenza di riscontri esterni;
2) vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente il reato senza risolvere la questione che era stata prospettata attraverso il ricorso per cassazione con motivo rimasto assorbito, in quanto le risultanze processuali, che sarebbero state travisate, avrebbero dimostrato che la dazione della somma era stata successiva alla effettuazione dei lavori da parte del Pedron e che questi non aveva subito alcuna induzione ad opera dell'imputato;
3) omessa valutazione dell'argomento difensivo secondo il quale la valutazione della attendibilità del Pedron avrebbe dovuto essere svolta solo dopo il suo esame diretto da parte della Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Quanto al primo ed al terzo motivo, che ineriscono al giudizio di attendibilità intrinseca del testimone assistito Mauro Pedron, le censure difensive sono infondate in quanto la Corte di appello ha assolto l'obbligo di valutare la attendibilità intrinseca del testimone secondo quanto riveniente dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione. Ciò è avvenuto mettendo in evidenza la personalità del teste, la sua chiarezza e lucidità, la precisione e la pacatezza, la reiterazione delle accuse, la consequenzialità logica del racconto, l'assoluta mancanza di motivi di astio o risentimento che potessero far sospettare della bontà delle dichiarazioni. Si tratta di valutazioni consone, in punto di diritto, rispetto al giudizio demandato alla Corte con la sentenza rescindente e basate su elementi di fatto non rivedibili in questa sede (sulla valutazione di attendibilità intrinseca del chiamante in correità, tra le tante, Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, De Filippi, Rv. 252630; Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, dep. 2003, Contrada, Rv. 225565).
2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo. La Corte di cassazione aveva accolto il primo motivo di ricorso in allora proposto dall'imputato ritenendo che la Corte di appello, nella prima sentenza oggetto di annullamento con rinvio, non avesse valutato l'attendibilità intrinseca del testimone assistito Pedron. Aveva, però, anche ritenuto che tale valutazione fosse assorbente rispetto agli altri due motivi di ricorso, inerenti al travisamento della prova sulla tempistica del versamento della somma rispetto all'affidamento dei lavori al testimone ed alla valutazione delle dichiarazioni della testimone Meneghini, circostanze che avevano già formato oggetto dell'atto di appello avverso la decisione di primo grado.
Vero è che i motivi ritenuti assorbiti in sede di legittimità non sono stati esaminati dalla sentenza impugnata, ma le argomentazioni in essi contenute e prima sintetizzate, inerenti alla conferita attendibilità del teste di accusa e dal richiamo della sentenza impugnata alla conforme decisione del Tribunale - che quelle doglianze aveva esaminato e superato - travolgono le ulteriori censure difensive contenute negli altri motivi di ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.11.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente i Giuseppe Sgadari Geppino Rado/ " NA/1. 14-) DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL T 5 0 C, 2023 gtM.Yft9t44At&C Claudia Piane CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE 3,„ A Cm.squrydu /i.u,ou(A, )b,-3v\u \CRIJAiti_. I b3 a0k, Wxik '100011 oi,ef(C\-A'zí i(L)Di z( (Ù)s\)3.kei DAA)-3\f3i\u I Uke2R- -Z,IPL/0 "U\, PINVO. v),:e5L Nui.ukuL 1iUb, \\su& Aulk, DA- CA N UkkSQJÀ k wov z,3 c eC‹"'j9k; N\P, nU)13 V\- ?\13-' •L 6/Z t ()W., CUOk i \i\,_2/ di\RJ \ket 3 1-93 1,u9. Vu'V buk,\11tie eL92,3 chIjZ) " d NTuzdtiCk.z, PAvg, roko,,seku J 0\AV bAk. VA9,90,i5019.x. L A O 5--Z_Vkl:Z \kl.t )9