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Sentenza — n. 49946/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against extortion conviction, upholding credibility of victim's testimony and logical assessment of evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49946/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Protasi Alessandro and Bultrini Gesuele inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted aggravated extortion. The defendants argued that the victim's testimony was unreliable due to contradictions and that the court improperly applied the principle of fractional assessment of confessions. The court rejected these claims, affirming that the victim's account remained credible despite omissions and that the identification of Bultrini was supported by corroborating evidence such as SMS messages and recorded calls.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 536 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the credibility of witnesses or the choice of experience rules, limiting its review to verifying that the lower court's reasoning is not based on mere conjectures or manifest contradictions.

Parole chiave

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attempted extortion credibility of witness fractional assessment confessional statements appeal inadmissibility logical reasoning corroborating evidence estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 536 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 7667/2015
è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica che non può essere rivalutata in sede di legittimità salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667/2015.
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: Protasi Alessandro nato a Roma il 16/6/1974 Bultrini Gesuele nato a Taurianova il 15/9/1983 avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 19/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Pietro Molino ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi udita la discussione dell'avv. Gianfranco Polselli, per Protasi Alessandro e dell'avv. Giorgio Amato per Bultrini Gesuele, i quali si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1.Protasi Alessandro e Bultrini Gesuele, con due distinti ricorsi, impugnano la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 19/12/2022 che ha parzialmente I riformato la sentenza del Tribunale di Roma in data 22/2/2020 con la quale, in esito al giudizio abbreviato, sono stati condannati alla pena di giustizia, per il delitto di tentata estorsione aggravata. 1.1.Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità degli odierni ricorrenti per il delitto a loro ascritto ponendo a fondamento della affermazione di responsabilità le dichiarazioni della persona offesa Desideri Ivano, ritenuta pienamente credibile nonostante alcune contraddizioni, tenuto conto (anche) dell'annotazione di servizio della Polizia giudiziaria in data 8/10/2016 e delle dichiarazioni testimoniali degli agenti operanti Carbone e D'Amico.

2. Impugna la sentenza Protasi Alessandro il quale con un unico motivo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione, siccome ricavata dalle frasi da lui profferite nei confronti del Desideri, invero prive di contenuto intimidatorio.

3. A sua volta Bultrini Gesuele impugna la sentenza ed affida il ricorso a tre distinti motivi con i quali eccepisce: 3.1. illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità della p.o. Secondo il ricorrente le contraddizioni in cui è caduto il dichiarante, definite in alcuni passi della sentenza "non sanabili", quanto alla conoscenza del Bultrini ed all'assunzione nei suoi confronti di un debito di droga, renderebbero il narrato tutt'altro che lineare, costante nel tempo e credibile. 3.2. Il secondo motivo attiene sempre al giudizio di attendibilità della persona offesa che la Corte d'appello ha valorizzato applicando il principio della valutazione frazionata mentre, ad avviso della difesa, essendovi un'interferenza fattuale e logica tra le parti del racconto che riguardano Protani e quelle che interessano Bultrini, tale principio non era idoneo a colmare le rinvenute lacune. 3.3.

Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di travisamento della prova quanto alla identificazione di • Bultrini come persona coinvolta nei fatti, ricavata associando all'imputato il nome "JOS", presente nella rubrica del telefono della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono inammissibili. Tutte le questioni dedotte nei ricorsi sono state oggetto di specifici motivi di gravame che la Corte territoriale ha, però, respinto osservando che la persona offesa (Desideri Ivan) era senz'altro credibile quanto al coinvolgimento di Bultrini nella vicenda estorsiva (in seguito verranno esaminati i passaggi motivazionali della sentenza che afferiscono alla posizione di detto imputato), mentre con riferimento alla posizione di Protasi, amico di vecchia data del Desideri, la Corte di merito ha ricondotto le contraddizioni del dichiarante alla resistenza a coinvolgere l'amico nella vicenda estorsiva evidenziando come la sua responsabilità fosse ricavabile aliunde e cioè dalla conversazione intercorsa tra Protasi e Desideri ascoltata "in viva voce" dagli operanti e dal messaggio inviato 1'8/10/2016 in cui Protasi consigliava all'amico di trovare il denaro "sennò si incazza peggio", precisando che le rilevate contraddizioni non inficiavano il giudizio di affidabilità del dichiarante (pag. 5 della sentenza impugnata).

2. In particolare i giudici di merito, con approccio ermeneutico conforme in entrambi i gradi di giudizio hanno valorizzato le conversazioni tra Protasi e Desideri riportate nell'annotazione della polizia giudiziaria in data 8/10/2016 e riferite dal teste D'Amico che vi assistette, nonché gli SMS inviati da Protasi a Desideri dai quali ha logicamente ricavato la prova del concorso pieno di Protasi nella vicenda estorsiva. Questi infatti, dopo che Bultrini già nella mattinata del 8/10/2016 aveva minacciato la persona offesa, lo accompagnò nuovamente a casa del Desideri quando incise sulla porta la frase minatoria "siete morti" danneggiando il campanello, per cui anche Protasi partecipò attivamente al recupero della somma vantata da Bultrini avendo un interesse personale nella vicenda dovuto al pregresso debito di droga.

In conclusione la Corte d'appello ha ricavato il convincimento del concorso del Protasi nella vicenda estorsiva da plurimi elementi oggettivi, tra loro logicamente connessi, a nulla rilevando che dalle conversazioni non emergessero palesi minacce poiché, come rimarcato dal giudice di merito, la prova dell'estorsione è stata rinvenuta nella condotta complessivamente tenuta dall'imputato (cfr. pag.7 della sentenza). Tanto basta per ritenere manifestamente infondata la censura avanzata da Protasi sul concorso nel delitto di estorsione, avendo la Corte territoriale dato corretta applicazione al principio di diritto secondo cui "la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera" ( Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, Rv. 254797). 3.11 ricorso di Bultrini Gesuele è parimenti inammissibile perché reiterativo delle doglianze proposte in appello che il giudice ha superato con motivazione incensurabile perchè aderente ai dati processuale e corretta in diritto.

Occorre ricordare che la questione della valutazione della prova testimoniale e segnatamente dell'attendibilità della p.o. è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica che non può essere rivalutata in sede di legittimità salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667/2015. Rv. 262575). Dovendosi altresì precisare che il controllo di legittimità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza dovendosi limitare a verificare che il ragionamento del giudice non sia fondato su mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerumque accidit ed insuscettibili di verifica empirica, con l'ulteriore precisazione che, ai fini della valutazione dell'attendibilità del dichiarante, il giudice può anche fare riferimento a valutazioni di carattere logico purchè queste abbiano valenza univoca ovvero assurgano a massime di esperienza o a fatti notori (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609). 3.1.

A tale riguardo la Corte d'appello ha ben spiegato che il fatto che Desideri omise di riferire circostanze relative alla partecipazione di Protasi, non inficiava il racconto dello stesso in relazione alla posizione del coimputato Bultrini. E' stato affermato da questa Corte che è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto.

Nel caso di specie la condotta intimidatoria di Bultrini è stata ricostruita non solo in base alle dichiarazioni, rimaste invariate, della persona offesa, ma anche in base agli SMS inviati dal Protasi al Desideri e dalla telefonata ascoltata in viva voce dagli operanti (pag. 6 della sentenza di appello), pertanto appare corretta la considerazione della Corte d'appello circa la affidabilità del racconto del Desideri, debitamente riscontrato. 3.2. Manifestamente infondata alla luce di quanto sopra detto è anche la questione della mancata identificazione del Bultrini con il nome di "JOS", rinvenuto nella rubrica del Desideri, questione puntualmente risolta a pag. 6 della sentenza, in cui è stata rilevata la non decisività di tale omissione a fronte di inequivoci elementi probatori (dich. della p.o., messaggi inviati da Protasi all'amico e telefonata dell'8/10/2016), dimostrativi della partecipazione di Bultrini nella vicenda estorsiva.

Uniformandosi agli orientamenti sopra riportati, che il Collegio condivide, vanno dichiarate inammissibili tutte le impugnazioni proposte; ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 26/10/2023 Il Consigliere estensore Il President