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Ordinanza — n. 49785/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentencing verdicts are inadmissible for alleging Art. 129 violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49785/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Dumitrache and Mazzoni inadmissible. The appellants argued that the preliminary judge violated Article 129 of the Code of Criminal Procedure by failing to verify grounds for acquittal. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits admissible grounds for challenging plea bargain sentencing verdicts, excluding general violations of law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals against sentencing verdicts are inadmissible if based solely on a violation of law regarding the non-existence of acquittal grounds under Article 129, as such grounds are not exhaustively listed in the relevant statutory provision.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal Article 448 paragraph 2-bis Article 129 Code procedural exhaustion motivi di cassazione difetto di motivazione censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Con un unico motivo deducono il vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Ancona del 26/07/2023 che ha applicato ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati rispettivamente ascritti di cui alla rubrica.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Ancona del 26/07/2023 che ha applicato ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati rispettivamente ascritti di cui alla rubrica.
art. 129 cod. proc. pen
Con un unico motivo deducono il vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv.
Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019
279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DUMITRACHE ROBERT CRISTIAN nato il 25/05/1990 MAZZONI MARCO nato a SENIGALLIA il 06/10/1993 avverso la sentenza del 18/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; La trattazione del ricorso segue la procedura "de plano".

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dumitrache Robert Cristian e Mazzoni Marco ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Ancona del 26/07/2023 che ha applicato ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati rispettivamente ascritti di cui alla rubrica.

2. Con un unico motivo deducono il vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.

3. I ricorsi sono inammissibili. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de