Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49781/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of reasoning regarding plea-bargain sentencing under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49781/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Vincenzo Spitaleri and Angelo Gulisano inadmissible for lack of reasoning. The defendants argued that the first-instance judgment failed to adequately explain why they were not granted acquittal under specific statutory conditions. The court ruled that when a sentence is applied based on a party request, the reasoning requirement is satisfied if the judgment clearly excludes statutory grounds for non-punishment, which was evident here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a sentence is applied upon party request, the appeal for lack of reasoning is inadmissible unless the judgment text explicitly reveals the existence of statutory grounds for non-punishment.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of reasoning plea bargain sentencing criminal procedure code inadmissible appeal party request sentence atti impugnabili censura dell'accertamento dei fatti allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Vincenzo Spitaleri e ad Angelo Gulisano la pena concordata dalle parti (due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e 950,00 euro di multa ciascuno) per il reato di rapina aggravata in concorso.
Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, del codice di rito
pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Peraltro, già prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Vincenzo Spitaleri e ad Angelo Gulisano la pena concordata dalle parti (due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e 950,00 euro di multa ciascuno) per il reato di rapina aggravata in concorso.
art. 129 cod. proc. pen
Peraltro, già prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
103, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain
278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
277102; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari
pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Ry.
Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede
264595; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv.
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPITALERI VINCENZO nato a PATERNO' il 16/02/1976 GULISANO ANGELO nato a PATERNO' il 21/01/1991 avverso la sentenza del 30/06/2023 del G.U.P. TRIBUNALE D] CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 30 giugno 2022 il G.i.p. del Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Vincenzo Spitaleri e ad Angelo Gulisano la pena concordata dalle parti (due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e 950,00 euro di multa ciascuno) per il reato di rapina aggravata in concorso.

2. Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza della motivazione. 2.1. Si deduce nel ricorso presentato nell'interesse di Spitaleri che una corretta interpretazione delle prove avrebbe imposto l'assoluzione dell'imputato o comunque una motivazione più approfondita sulla sua responsabilità. 2.2. Anche il ricorso presentato nell'interesse di Gulisano denuncia la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.

3. I ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Ry. 278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Peraltro, già prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa.

Pertanto, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di prcscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Ry. 264595; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085).

Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata non emerge la sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., peraltro neppure genericamente indicata dalle difese.

4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.