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Ordinanza — n. 49775/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-appealable grounds via plea agreement on penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49775/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds of appeal by agreeing to a reduced sentence in the appellate court. The appellant argued that the appellate judgment violated constitutional requirements for judicial motivation, but the court held that the plea agreement precluded review of waived issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1; Art. 602, comma 1-bis, c.p.p.; The plea agreement on penalty in the second instance creates a procedural preclusion that bars subsequent cassation appeals regarding waived grounds, even if the appellant later claims a constitutional violation of the right to motivation.

Parole chiave

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plea agreement on penalty procedural preclusion waiver of appeal grounds constitutional motivation right cassation inadmissibility

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis, comma 1, c.p.p.
Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod.
Art. 602, comma 1-bis, c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Art. 616, c.p.p.
186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 589, c.p.p.
art. 610 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
art. 599-bis cod. proc. pen
Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv.
Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv.
Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019
278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv.
Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018
276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv.
Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018
273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv.
Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018
272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv.
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017
273755- 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv.
Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018
Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTE GIUSEPPE, nato a CINQUEFRONDI il 02/01/1955 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; ricorso trattato con procedura de plano. 20-35798/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma l bis, cod. proc. pen., ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a motivi della impugnazione: violazione di legge e vizi di motivazione (per mancanza)„ avuto riguardo all'obbligo sancito dalla Costituzione che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano accompagnati da motivazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 2.1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen,., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la normativa processuale che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In seguito alla reintroduzione del rito volto alla definizione concordataria del giudizio di appello, dunque, il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).

Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504;

Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755- 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258). La dedotta incompatibilità costituzionale del rito, con netto sbarramento della facoltà di impugnazione è già stato / 20-35798/2023 ritenuto più volte costituzionalmente compatibile (tra le tante, y. Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018, Rv. 273856). 2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferenti al trattamento sanzionatorio, che ha però seguito l'indicazione concordataria.

La sanzione concordata tra le parti non presenta aspetti di illegalità, né come tale è stata presentata dalla difesa.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2023