Ordinanza — n. 49773/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino in data 2 aprile 2021, nei confronti - per quanto qui rileva - di Pasquale Pesce, ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di truffa e falso, estinti per intervenuta prescrizione, confermando nel resto con rideterminazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49773/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di PESCE PASQUALE nato ad AVELLINO il 31/07/1969 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino in data 2 aprile 2021, nei confronti - per quanto qui rileva - di Pasquale Pesce, ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di truffa e falso, estinti per intervenuta prescrizione, confermando nel resto con rideterminazione della pena.
2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente, deducendo un articolato motivo di impugnazione, in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità per il residuo delitto di ricettazione.
3. Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente