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Ordinanza — n. 49771/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49771/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49771/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice dell'udienza preliminare di Bergamo, con la sentenza impugnata, ha applicato a Noureddine Allali, sull'accordo delle parti, la pena di un anno di reclusione e di euro 300 di multa, per i reati di cui agli artt. 648 e 495 cod. pen. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza di motivazione relativamente alla ribadita affermazione di responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49771/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Il Giudice, peraltro, ha dato adeguato conto delle risultanze investigative e della qualificazione dei fatti, procedendo altresì ad escludere la contestata recidiva.

Parole chiave

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obbligo di articolare le censure ricorso per cassazione motivi di cassazione censura formulata in modo carente impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giLgno 2000, n.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di ALLALI NOUREDDINE nato in MAROCCO il 15/03/1982 avverso la sentenza del 17/05/2023 del GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare di Bergamo, con la sentenza impugnata, ha applicato a Noureddine Allali, sull'accordo delle parti, la pena di un anno di reclusione e di euro 300 di multa, per i reati di cui agli artt. 648 e 495 cod. pen.

2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza di motivazione relativamente alla ribadita affermazione di responsabilità.

3. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Il Giudice, peraltro, ha dato adeguato conto delle risultanze investigative e della qualificazione dei fatti, procedendo altresì ad escludere la contestata recidiva.

4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giLgno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2023 Il C nsiglie e estensore Pr