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Ordinanza — n. 49767/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal filed personally by defendant, requiring lawyer signature per law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49767/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant, violating the mandatory requirement for lawyer representation. The defendant argued for personal filing rights, but the court upheld the 2017 law excluding this privilege for criminal appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: Criminal appeals must be signed by a qualified lawyer; personal filing by the accused is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal filing lawyer representation requirement inadmissible de plano personal appeal rights Corte di Cassazione violazioni delle norme procedurali allegazioni insufficientemente motivate oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613 comma 1, cod. proc. pen.
21/12/2017, Aiello: È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 591 comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 610 comma 5 bis, cod. proc. pen.
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
art. 613 cod. proc. pen
21/12/2017, Aiello: È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'atti, comma 55, legge n.
art. 610 cod. proc. pen
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. 21/12/2017, Aiello
Sez. U. 21/12/2017, Aiello: È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMMID ABDELHAK CUI 05HYWJL nato il 11/12/1983 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; ricorso trattato con procedura de plano 10-30038/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da Abdelhak avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado impugnata, è stato proposto personalmente dall'interessato, che ha sottoscritto l'atto inviato alla Corte di appello. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U. 21/12/2017, Aiello: È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'atti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.). 1.2.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2023.