Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 49764/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49764/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49764/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, con l'ordinanza impugnata, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Andrea Fidenti avverso il rigetto dell'istanza di restituzione della somma sequestrata. Ha proposto ricorso per cassazione Andrea Fidenti, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui ci si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, della suddetta declaratoria di inammissibilità, fondata sulla considerazione che il procedimento ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. è riservato a ragioni attinenti alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova, laddove invece, contestando la difesa il difetto di motivazione del decreto del Pubblico ministero in tema di sussistenza dei presupposti applicativi e di provenienza illecita dei beni, sarebbe stata esattamente censurata l'insussistenza di esigenze probatorie.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49764/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione Andrea Fidenti, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui ci si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, della suddetta declaratoria di inammissibilità, fondata sulla considerazione che il procedimento ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. è riservato a ragioni attinenti alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova, laddove invece, contestando la difesa il difetto di motivazione del decreto del Pubblico ministero in tema di sussistenza dei presupposti applicativi e di provenienza illecita dei beni, sarebbe stata esattamente censurata l'insussistenza di esigenze probatorie.

Parole chiave

Generato dall'IA
azione di reintegra azione di rivocazione del sequestro restituzione di beni nazionalizzati procedura di rivendicazione nel pignoramento restituzione in pristino intenzione di rimpatrio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FIDENTI ANDREA nato a TORTONA il 19/03/1971 avverso l'ordinanza del 14/06/2023 del GIP TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria dell'avv. CARLO PINNA PARPAGLIA, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, con l'ordinanza impugnata, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Andrea Fidenti avverso il rigetto dell'istanza di restituzione della somma sequestrata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Andrea Fidenti, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui ci si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, della suddetta declaratoria di inammissibilità, fondata sulla considerazione che il procedimento ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. è riservato a ragioni attinenti alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova, laddove invece, contestando la difesa il difetto di motivazione del decreto del Pubblico ministero in tema di sussistenza dei presupposti applicativi e di provenienza illecita dei beni, sarebbe stata esattamente censurata l'insussistenza di esigenze probatorie.

3. L'opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., non può essere basata su motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico (poiché la competenza a decidere la fondatezza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame), ma solo su ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo (Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj, Rv. 278994; Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013, Moruzzi, Rv. 257489; Sez. 3, n. 17809 del 26/01/2011, Famà, Rv. 249989). Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente ad indicare l'illegittimità originaria del decreto del pubblico ministero per carenza di motivazione come ragione fondante la propria opposizione, senza indicare - né allora, né adesso - specifiche e ulteriori circostanze da cui desumere la non più perdurante necessità di mantenere il vincolo a fini di prova. Il motivo è dunque generico e manifestamente infondato.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2023 Il COnsigliere es