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Ordinanza — n. 49759/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49759/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49759/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DIALLO HAMADY nato in Senegal il 17/03/1978 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 17/10/2022 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio FATTO E DIRITTO 1. Diallo Hamady ha proposto ricorso personale avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 17/03/2022 con la quale è stata confermata la condanna alla pena inflittagli dal Tribunale di Benevento con sentenza del 26/05/2017 perché ritenuto responsabile di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 49759/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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falso certificato medico procedimento per falsità ammissione all'avvocatura contraffazione di merci difetto di legittimazione del ministero pubblico rappresentanza senza poteri

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
articolo 616 c.p
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DIALLO HAMADY nato in Senegal il 17/03/1978 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 17/10/2022 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio FATTO E DIRITTO 1. Diallo Hamady ha proposto ricorso personale avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 17/03/2022 con la quale è stata confermata la condanna alla pena inflittagli dal Tribunale di Benevento con sentenza del 26/05/2017 perché ritenuto responsabile di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere presentato dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore