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Ordinanza — n. 49753/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49753/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49753/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna c/ Berna Nasca Giuseppe nato a Tortorici il 10/09/1968 avverso l'ordinanza emessa il 18/04/2023 dalla Corte di Cassazione visti gli atti, l'ordinanza e la richiesta di correzione di errore materiale, trattata con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri, che ha chiesto che la Corte di Cassazione proceda alla correzione dell'errore materiale e annulli senza rinvio la sentenza impugnata per decesso del reo.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49753/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna c/ Berna Nasca Giuseppe nato a Tortorici il 10/09/1968 avverso l'ordinanza emessa il 18/04/2023 dalla Corte di Cassazione visti gli atti, l'ordinanza e la richiesta di correzione di errore materiale, trattata con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri, che ha chiesto che la Corte di Cassazione proceda alla correzione dell'errore materiale e annulli senza rinvio la sentenza impugnata per decesso del reo.

Parole chiave

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errore giudiziario diritto di ottenere una decisione inosservanza del termine perentorio disposizione a causa di morte rettificazione della decisione perenzione dell'istanza di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna c/ Berna Nasca Giuseppe nato a Tortorici il 10/09/1968 avverso l'ordinanza emessa il 18/04/2023 dalla Corte di Cassazione visti gli atti, l'ordinanza e la richiesta di correzione di errore materiale, trattata con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri, che ha chiesto che la Corte di Cassazione proceda alla correzione dell'errore materiale e annulli senza rinvio la sentenza impugnata per decesso del reo.

FATTO E DIRITTO Con ordinanza pronunciata in data 18/04/2023 la Corte di Cassazione ha deciso i ricorsi proposti da Berna Nasca Galati Rando Sarina e Berna Nasca Giuseppe avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 14/03/2021, dichiarandoli inammissibili. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna con nota del 16/06/2023 ha comunicato che il ricorrente Berna Nasca Giuseppe è deceduto in data 18 gennaio 2023, prima della pronuncia di legittimità, ed ha chiesto pertanto la correzione dell'errore materiale. Premessa la mancata allegazione al fascicolo processuale del certificato di morte del ricorrente all'epoca della decisione della Corte, la richiesta merita accoglimento: la tardiva conoscenza del decesso dell'imputato, verificatosi prima della decisione, può essere, infatti, considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., con il procedimento della correzione degli errori materiali anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato (sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013).

Deve darsi atto, quindi, della morte di Berna Nasca Giuseppe, con conseguente rettifica nei suoi confronti del dispositivo dell'ordinanza in oggetto, così come riportato anche nel ruolo di udienza.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza 7302 del 18/04/2023, relativa ai ricorsi RG n.941/2023 Berna Nasca Galati Sarina e Berna Nasca Giuseppe e dell'errore contenuto nel ruolo della Camera di Consiglio della settima sezione penale del 18 aprile 2023, nel senso che, ove è scritto "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende", deve leggersi e intendersi "annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Berna Nasca Giuseppe per essere il reato estinto per morte dell'imputato; dichiara inammissibile il ricorso di Berna Nasca Galati Rando Sarina e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2023 Il Consigliere