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Sentenza — n. 49752/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49752/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49752/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAURENZA FRANCESCA GERARDA nata a Melfi il 16/10/1990 avverso l'ordinanza del 25/05/2023 del TRIBUNALE di POTENZA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comrna 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, Avv.

Regesto Legislator

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art. 321 cod. proc. pen, art. 633 cod. pen, articolo 616 c.p; Sentenza — n. 49752/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 23, comrna 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, Avv.

Parole chiave

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legge sugli alloggi immobile occupato assegnazione del luogo di soggiorno destinazione ad uso abitativo soggiorno ininterrotto azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod. proc. pen
pen.) e vizio di motivazione per non avere il tribunale considerato che l'interesse ad impugnare poteva individuarsi anche nel dissequestro, pronuncia idonea ad influenzare il procedimento di merito in ordine al fumus delicti; violazione di legge processuale (art. 321 cod.
art. 633 cod. pen
Le argomentazioni addotte (stato di necessità; convivenza di alcuni mesi con il legittimo occupante) sono state ritenute irrilevanti e, comunque, prive di valenza tale da escludere l'invasione contestata; ciò in conformità al principio di diritto secondo cui integra il reato ex art. 633 cod. pen.
articolo 616 c.p
Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAURENZA FRANCESCA GERARDA nata a Melfi il 16/10/1990 avverso l'ordinanza del 25/05/2023 del TRIBUNALE di POTENZA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comrna 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, Avv.

ANTONIO MURANO del foro di Potenza, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 25/05/2023 il Tribunale di Potenza dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Francesca Gerarda Laurenza avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Potenza il 19/0472023, avente ad oggetto l'alloggio di edilizia popolare sito in Rionero in Vulture di proprietà dell'ATER di Potenza, in relazione al fumus del delitto di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen.; rilevava il tribunale la carenza di interesse della ricorrente ad impugnare il provvedimento, in quanto esclusa a priori la restituzione dell'immobile, illegittimamente occupato, di proprietà di terzi.

2. Avverso l'ordinanza di riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagata, sulla base di due motivi: viola2:ione di legge (artt.324, 568, 591 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione per non avere il tribunale considerato che l'interesse ad impugnare poteva individuarsi anche nel dissequestro, pronuncia idonea ad influenzare il procedimento di merito in ordine al fumus delicti; violazione di legge processuale (art. 321 cod. proc. pen.), in quanto il sequestro era stato disposto nonostante l'insussistenza del reato, attesa la legittima detenzione dell'immobile, trasmessa dal convivente, assegnatario, senza alcuna occupazione abusiva.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. Sulla base degli atti di indagine è risultato, infatti, che la Laurenza aveva occupato l'alloggio indicato nel capo di imputazione senza alcuna autorizzazione, essendo rimasta nell'appartamento di edilizia popolare dopo il rilascio dei legittimi occupanti. Le argomentazioni addotte (stato di necessità; convivenza di alcuni mesi con il legittimo occupante) sono state ritenute irrilevanti e, comunque, prive di valenza tale da escludere l'invasione contestata; ciò in conformità al principio di diritto secondo cui integra il reato ex art. 633 cod. pen. la condotta di chi, inizialmente ospitato a titolo di cortesia dall'assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica, vi permanga anche dopo l'allontanamento dell'avente diritto, comportandosi come "dominus" o possessore (sez. 2, n. 49527 del 08/10/2019, Bevilacqua, Rv. 278828; in tal senso, anche sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792, in motivazione, la Corte ha precisato che I"invasione' va intesa nel senso di introduzione arbitraria non momentanea nell'edificio altrui allo scopo di occuparlo o, comunque, di trarne profitto, restando indifferenti i mezzi ed i modi con i quali essa avviene, non essendo necessaria la ricorrenza del requisito della clandestinità e risultando irrilevante che gli imputati avessero corrisposto i canoni di locazione all'Istituto proprietario dell'immobile).

4. Poiché il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, nel caso di specie, per un verso, il fumus delicti è stato valutato alla stregua dei ric:hiamati principi di diritto, correttamente applicati, e, per altro, la carenza di interesse ad impugnare è stata indicata nell'obiettiva mancanza del risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, da individuarsi in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. sez. 3,, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545, pronuncia che ha precisato che è onere di chi impugna indicare, a 2 .gRi pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fat .:o che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore; relazione esclusa nella fattispecie in oggetto).

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis