Cassation appeal dismissed for being personally filed by the appellant instead of being signed by a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally submitted by the appellant, Hmidi Saber, rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for a review of the execution judge's decisions, but the court emphasized that post-2017 legislative reforms require such appeals to be signed by registered defense lawyers to avoid rejection. Consequently, the court ruled that the personal nature of the appeal renders the signature of a private lawyer irrelevant, leading to the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; The appeal to the Court of Cassation against any judicial decision, including those on penalty application requests, must be signed by a defense attorney registered with the Cassation Court's special roll, making the authentication of a private lawyer's signature irrelevant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HMIDI SABER nato il 01/01/1984 avverso l'ordinanza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Catania, con ordinanza del 06/07/2023 ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione presentata da Hmidi Saber, così qualificata impropriamente l'istanza di revisione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente Hmidi Saber, chiedendo che la Corte di cassazione voglia intervenire in materia di diritto, valutando le dichiarazioni del giudice dell'esecuzione, procedendo alla ricostruzione di quanto avvenuto.
3. Il ricorso, presentato personalmente dal Hmidi Saber è. inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 dispi. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata." (Sez.
U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 -- 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez.
5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01 ).
4. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento della somma di euro tremila, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il