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Sentenza — n. 49746/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order citing insufficient evidence of coercive conduct and proper aggravating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49746/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's detention order against the defendant's claims. The defense argued that the trial court ignored exculpatory evidence regarding WhatsApp messages and failed to evaluate the lack of coercive behavior in commercial negotiations. The court rejected these arguments, finding the detention order sufficiently motivated by the context of organized crime control and the defendant's known criminal inclinations.

Regesto Legislator

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Art. 513 bis cod. proc. pen.; Art. 292 lett. c) bis cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that a detention order is not inadmissible for lack of motivation if the lower court provides a reasoned assessment of the indicia of guilt and the necessity of the measure based on the specific criminal context.

Parole chiave

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detention order appeal insufficient indicia of guilt lack of coercive conduct organized crime context inadmissible cassation appeal prezzo civetta sorveglianza sui prezzi estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 513 bis cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, che il collegio condivide, secondo cui integra il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, ex art. 513-bis cod.
Art. 292 lett. c) bis cod. proc. pen.
Art. 416bis.1 cod. pen.
Risultano inammissibili perché connotate da genericità ed aspecificità anche le doglianze di cui al terzo motivo che revocano in dubbio la sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen.
Art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
S.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
artt. 513 bis cod.pen
Luigi Scaramuzzino, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 513 bis cod.pen.
art. 629 cod.pen
art. 513-bis cod. pen
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, che il collegio condivide, secondo cui integra il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, ex art. 513-bis cod.
art. 616 cod.proc.pen
S.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal PUCCI LUIGI n. a Cariati il 10/9/1979 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 9/3/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le note di replica dell'Avv. Scaramuzzino

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Pucci Luigi avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che in data 13/2/2023 aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai capi 15 e 16 della rubrica provvisoria (artt. 513 bis, 416bis.1 cod.pen. e 110,629 comma 2, 416 bis.1 cod.pen.).

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Luigi Scaramuzzino, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 513 bis cod.pen. e 292 lett. c)bis coci.proc.pen. e correlato vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto contestato al capo 15 e alla affermata irrilevanza degli elementi forniti dalla difesa. Il difensore lamenta che il collegio cautelare si è limitato a riportare i contenuti di una serie di intercettazioni senza effettuare alcuna valutazione degli indizi a carico del ricorrente e trasc:urando le memoria, la consulenza tecnica trascrittiva e le dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive.

Assume in particolare che l'ordinanza impugnata, in linea con quanto sostenuto dal provvedimento genetico, ha richiamato a sostegno della tesi secondo cui i titolari delle pescherie erano costretti a cedere il pescato ai gruppi criminali al prezzo dagli stessi imposto, alcune intercettazioni (nn. 1145,1148, 1149 del 23/5/2021) sebbene la perizia trascrittiva della difesa prodotta in sede di riesame dimostri che dai messaggi whatsapp tra l'imputato e Sessa Pietro Francesco non emerge alcuna condotta ccistrittiva del prevenuto nei confronti dell'interlocutore ma solo un amichevole rapporto commerciale tra due imprenditori operanti nello stesso settore.

Analogamente con riguardo ai rapporti intercorsi tra il ricorrente e Affatato Giuseppe e Affatato Cataldo il Tribunale ha omesso di considerare le dichiarazioni rese al difensore dalle quali emerge la mancanza di qualsivoglia azione costrittiva da parte del ricorrente ed è stata fornita una alternativa lettura della conversazione ritenuta indiziante del luglio 2021. Ispirati ad uno spirito conciliativo appaiono anche i messaggi whatsapp scambiati con Alterino Cataldo cl 89 con il quale il prevenuto ha intrattenuto rapporti di natura esclusivamente commerciale, contrattando il prezzo del pescato e accordando un prezzo superiore a quello di mercato per talune tipologie di merce.

Secondo il difensore l'ordinanza impugnata ha, altresì, sorvolato sull'organizzazione del mercato dei pesce di Cirò Marina, le cui dinamiche sono state dettagliatamente spiegate da in sede di indagini difensive da Affatato Giuseppe, secondo il quale ()gru barca è legata ad una pescheria da un accordo commerciale che avvantaggia entrambe le parti giacché i rivenditori si garantiscono l'approvvigionamento mentre i pescatori hanno un acquirente certo anche per le tipologie di merce meno richieste;2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al delitto ex art. 629 cod.pen. con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria per il capo 16 e all'affermata irrilevanza degli elementi forniti dalla difesa.

Il ricorrente premette che la descrizione della condotta costrittiva fa riferimento esclusivamente alla consegna delle casse di ghiaccio sebbene in motivazione si richiami una minaccia rivolta ad Alterino Cataldo per costringerlo a cedere al gruppo Crugliano- Pucci l'intero pescato. Aggiunge che le minacce inerenti la cessione del pescato debbono in ogni caso ritenersi già contestate nel capo 15 e le due fattispecie provvisoriamente ascritte integrerebbero un concorso apparente di norme. Con riguardo alla conversazione indiziante di cui al progr. 6418 la difesa sostiene che il riferimento ad "Alduccio" doveva condurre ad identificare il destinatario delle rimostranze di Pucci Luigi e Pucci Giorgio in Alterino Cataldo cl. 89 piuttosto che nell'omonimo cl 67, detto "Aldo" mentre le ragioni del disappunto vanno individuate nel fatto che il pescatore, dopo aver ricevuto acconti per vendite future, non rispettava l'accordo e vendeva il pescato a terzi: 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. nella duplice accezione del metodo e dell'agevolazione mafiosa.

La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata ha omesso di chiarire da quali soggetti proviene e sulla base di quali elementi si desume la carica intimidatoria integratrice del metodo e soprattutto quali emergenze sostanziano l'elemento soggettivo necessario ad imputare la circostanza al ricorrente; 2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'autonoma valutazione delle esigenze cautelari nonché la violazione degli artt. 292 lett.

c) e 125 cod.proc.pen. , avendo il Tribunale disatteso l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 292, comma 2, codice di rito con motivazione apparente; 2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, non avendo l'ordinanza impugnata tenuto conto che il rapporto intercorrente con Alterino Cataldo cl 89 e l'omonimo cl. 67 esistente al momento delle indagini era successivamente venuto meno e l'indagato aveva raggiunto un accordo con Affatato Giuseppe e tale Alterino Antonio, scevro di profili di illiceità; 2.6 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura avendo il Tribunale cautelare omesso di spiegare le ragioni dell'inadeguatezza della misura alternativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo in punto di gravità indiziaria in relazione al capc 15 è inammissibile in quanto fondato in via esclusiva sulla rilettura e su un'alternativa interpretazione degli esiti dei materiali captati. E' costante affermazione di questa Corte che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con CU i esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021,Rv. 282337 - 01;

Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015,Sebbar, Rv. 263715 - 01), profili non ravvisabili nella specie. 1.1 La difesa sostiene la mancata considerazione della consulenza trascrittiva di parte e delle indagini difensive tese ad accreditare la riconducibilità delle dinamiche del mercato ittico di Cirò Marina e Cariati alle ordinarie e lecite regole commerciali laddove l'intera trama giustificativa dell'ordinanza impugnata sviluppa una pertinente confutazione dell'assunto e il collegio ha espressamente ritenuto che le allegazioni difensive sono allo stato inidonee a contrastare l'ipotesi d'accusa circa la gestione monopolistica dell'attività da parte del gruppo criminale d'appartenenza del ricorrente.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, che il collegio condivide, secondo cui integra il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, ex art. 513-bis cod. pen., l'acquisizione di una posizione dominante in un determinato settore economico dovuta all'accordo con i clan di stampo mafioso che, attraverso condotte violente o intimidatorie, anche implicite o ambientali, precluda tanto l'accesso nel settore di altri concorrenti, quanto la libertà dell'esercente al dettaglio di scegliere il contraente fornitore (Sez. 2, n. 34214 del 15/10/2020, Rv. 280237 - 01).

L'ordinanza impugnata ha congruamente illustrato le modalità del pervasivo controllo effettuato sulle attività di pesca del porto di Cirò dal gruppo di Crugliano Antonio, esponente della locale articolazione ndranghetistica, di cui il prevenuto faceva parte, evidenziando come il lavoro dei pescatori fosse costantemente monitorato con prelievo del pescato giornaliero e successiva rivendita al prezzo unila:eralmente fissato con radicale inquinamento delle regole del libero mercato. 1.2 Né ha pregio il rilievo circa la pretermissione dell'esito delle indagini difensive, avendo il collegio cautelare dimostrato espressa considerazione delle allegazioni a discarico ( pag.

4) e, con specifico riguardo alla vicenda del pescatore Affatato Giuseppe, segnalato che il contenuto delle captazioni telefoniche "indubbiamente genuino in ragione delle modalità di acquisizione, appare dissonante rispetto alla situazione descritta dai soggetti direttamente coinvolti in sede di sommarie informazioni difensive". 2.Anche le censure di cui al secondo motivo non hanno pregio. Infatti, la contestazione della fattispecie estorsiva, da un lato, individua quale p.o. Alterino Cataldo cl. 67, proprietario e comandante del peschereccio S. Antonio, dall'altro, descrive la condotta illecita consistita nella costrizione, mediante minaccia del medesimo, a cedere continuativamente l'intero quantitativo di pescato.

Il collegio ha rimarcato, inoltre, a pag. 19 che la condotta di cui al capo 16 si riferisce in maniera inequivoca all'Alterino cl. 67 e non all'omonimo cl. 89 cui pertengono, invece, "gli esiti delle indagini difensive" depositate in udienza. 2.1 Questa Corte ha chiarito che il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, talché, ove ne ricorrano gli elementi costitutivi, si ha concorso formale tra gli stessi (Sez.

F, n. 45132 del 04/09/2014, Rv. 260789 - 01). Si è ulteriormente precisato che la diversità tra le fattispecie si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta: integra il delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa; si configura, invece, il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violeni:a si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore al fine di conseguire un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Rv. 268640-01;

Sez. 5, n. 40803 del 15/7/2022, Rv.283758-01). L'ordinanza impugnata ha richiamato, a giustificazione delle gravità indiziaria, il tenore delle conversazioni 6418 e 1241 del 28 e 29 luglio 2021, dalle quali consta che fu l'odierno ricorrente, unitamente al fratello, a sollecitare l'intervento di Crugliano Antonio nel confronti di Alterino Cataldo, reo di aver autonomamente venduto parte del pescato ed esposto pertanto alla "strungiuta" dell'interlocutore che lo richiamava alla necessità che la merce fosse integralmente conferita al proprio magazzino, facendo valere la propria caratura criminale e la notoria appartenenza alla compagine che controlla il territorio.

3. Risultano inammissibili perché connotate da genericità ed aspecificità anche le doglianze di cui al terzo motivo che revocano in dubbio la sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. nella sua duplice declinazione, avendo i giudici cautelari spiegato la necessità di contestualizzazione delle condotte, poste in essere in un territorio pervaso dal controllo ndranghetista, ben noto e sperimentato dagli imprenditori locali, sotto la direzione e il controllo del Crugliano, esponente della consorteria e con modalità direttamente evocative del potere mafioso, attesi anche i pregressi atti ritorsivi nei confronti degli operatori commerciali dissenzienti.

Quanto al fine di agevolazione del sodalizio, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio fissato da Sez. U. Chioccini, secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734 - 01). Il ruolo e lo spessore criminale della figura di Crugliano Antonio, noti al prevenuto, e in concreto spesi al fine di conseguire e mantenere il controllo del mercato ittico dà ragione della ritenuta sussistenza della circostanza.4.

S'appalesa insussistente il vizio di omessa motivazione formulato con il quarto motivo in quanto l'ordinanza impugnata ha disatteso l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione a pag. 3, esplicitando le ragioni dell'infondatezza dell'impugnazione sia con riguardo alla valutazione della piattafo-ma indiziaria che al trattamento cautelare. 5.Appaiono destituiti di fondamento anche i conclusivi rilievi in punto di esigenze cautelari ed adeguatezza della misura, avendo il collegio cautelare dato conto, a fronte della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., dell'intensità del dolo e dell'inclinazione a delinquere palesata dalle modalità commissive dei fatti, della necessità di adottare la misura di massimo rigore onde evitare possibili interazioni con l'esterno, con valutazione congrua e insuscettibile di censura in questa sede.

S.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui a