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Ordinanza — n. 49743/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissible legal qualification error not meeting manifest error standard.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49743/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for a reclassification of the crime under Article 624 of the Penal Code, but the court found this error not to be a manifest one. The court ruled that the lower court's application of the law was not eccentric enough to warrant cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 624 cod. pen.: An appeal based on erroneous legal qualification is inadmissible unless the error is manifest, meaning the qualification is immediately and indisputably eccentric compared to the charge, excluding mere evaluative errors.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification appeal inadmissible cassation penal code reclassification concordant request sentencing rapina qualificata tentata rapina furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 624 cod. pen.
Massimiliano D'Alessio, il quale ha censurato la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod.pen.
Art. 628 cod. pen.
275971).Nella specie attraverso il vizio denunziato la difesa mira ad una rivalutazione del fatto a fronte di una contestazione che chiaramente enuclea gli estremi costitutivi del delitto ex art. 628 cod.pen.
art. 624 cod.pen
Massimiliano D'Alessio, il quale ha censurato la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod.pen.
art. 628 cod.pen
275971).Nella specie attraverso il vizio denunziato la difesa mira ad una rivalutazione del fatto a fronte di una contestazione che chiaramente enuclea gli estremi costitutivi del delitto ex art. 628 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020
281116) mentre deve ritenersi inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019
279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da MOHAMED KLAI n. in Algeria il 23/3/2005 avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 27/4/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, applicava a Mohamed Klai la pena di anni due,mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al delitto di rapina aggravata in concorso.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Massimiliano D'Alessio, il quale ha censurato la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod.pen.

3. La doglianza difensiva è inammissibile in quanto manifestamente infondata. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) mentre deve ritenersi inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842;

Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).Nella specie attraverso il vizio denunziato la difesa mira ad una rivalutazione del fatto a fronte di una contestazione che chiaramente enuclea gli estremi costitutivi del delitto ex art. 628 cod.pen. in ordine al quale si è formato il consenso tra le parti. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il President