Sentenza — n. 49734/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti dalla legge. Con il provvedimento impugnato, il G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disatteso l'istanza di archiviazione presentata dal pubblico ministero e ha disposto ulteriori indagini. In relazione a provvedimenti siffattim questa Corte ha già chiarito che «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen.», (Sez. 5, Sentenza n. 32427 del 18/04/2018, Toller, Rv. 273578 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 32029 del 12/04/2017, D'Ippolito, Rv. 270676 - 01; nello stesso senso, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 41612 del 29/05/2019, Saquolla, Rv. 277051 - 01). In forza di tale principio di diritto, che qui si intendere ribadire, il ricorso è - dunque- inammissibile. P.Q.M1. Dichiara
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 511 cod. proc. pen, art. 408 cod. pen, art. 335 cod. proc. pen, art. 408 c.p, art. 408 cod. proc. pen, art. 409 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49734/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base di ciò, presentava richiesta di archiviazione per mancanza di querela e al contempo riteneva di non avvisare i denuncianti, in quanto non qualificabili quali persone offese del reato. 1.2. Osserva, dunque, che nonostante quanto esposto, il G.i.p., in esito all'opposizione dei "denuncianti", fissava l'udienza in camera di consiglio, senza ritenere la carenza di legittimazione dei fratelli dell'indagato. Deduce, quindi, che il G.i.p. «avrebbe dovuto motivare tale diversa valutazione, restituire gli atti all'Ufficio di Procura per la rettifica dell'iscrizione e perché si provvedesse alle conseguenti notifiche ex art. 408 c.p.p. ai soggetti riqualificati "persone offese"».
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETEREnel procedimento a carico di ANDOLFI MARIOnatoil 10/05/1971in GERMANIA avverso l'ordinanza in data12/01/2023 del GIP del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; lettala requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso perché proposto al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge; letta la nota dell'Avvocato DOMENICO DE VITO che, nell'interesse di ANDOLFI MARIO, ha chiesto l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere impugna l'ordinanza in data 12/01/2023 del G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha rigettato l'istanza di archiviazione presentata dallo stesso pubblicc\ministero in relazione al procedimento a carico di Andolfi Mario, per il reato di appropriazione indebita. Deduce:1. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge pena con riferimento a quanto disposto dall'art. 408 cod. pen.. 1.1. Il ricorrente premette che aveva proceduto alla modifica dell'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen., resa necessaria dall'aver rilevato che la persona offesa del reato di appropriazione indebita era la madre di Andolfi Mario, ossia Corvino Teresa (che non aveva sporto querela) e non i ratelli denuncianti dell'indagato.
Sulla base di ciò, presentava richiesta di archiviazione per mancanza di querela e al contempo riteneva di non avvisare i denuncianti, in quanto non qualificabili quali persone offese del reato. 1.2. Osserva, dunque, che nonostante quanto esposto, il G.i.p., in esito all'opposizione dei "denuncianti", fissava l'udienza in camera di consiglio, senza ritenere la carenza di legittimazione dei fratelli dell'indagato. Deduce, quindi, che il G.i.p. «avrebbe dovuto motivare tale diversa valutazione, restituire gli atti all'Ufficio di Procura per la rettifica dell'iscrizione e perché si provvedesse alle conseguenti notifiche ex art. 408 c.p.p. ai soggetti riqualificati "persone offese"».
Denuncia, quindi, il vizio di violazione di legge per la fissazione della camera di consiglio ex art. 408 cod. proc. pen. a seguito di opposizione di soggetti non qualificati quali persone offese. 2. "Carenza di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento a quanto disposto dall'art. 409 cod. proc. pen.". In questo caso, il pubblico ministero, in primo luogo, osserva che il G.i.p. non ha tenuto conto dell'attività d'indagine eseguita e dei relativi esiti. In secondo luogo, osserva che il provvedimento del G.i.p., pur disponendo nuove indagini, non indica gli atti di indagine che intende demandare al pubblico ministero, così violando l'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., che dispone che «a seguito dell'udienza, il Giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica al Pubblico ministero [...]».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti dalla legge. Con il provvedimento impugnato, il G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disatteso l'istanza di archiviazione presentata dal pubblico ministero e ha disposto ulteriori indagini. In relazione a provvedimenti siffattim questa Corte ha già chiarito che «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen.», (Sez. 5, Sentenza n. 32427 del 18/04/2018, Toller, Rv. 273578 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 32029 del 12/04/2017, D'Ippolito, Rv. 270676 - 01; nello stesso senso, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 41612 del 29/05/2019, Saquolla, Rv. 277051 - 01). In forza di tale principio di diritto, che qui si intendere ribadire, il ricorso è - dunque- inammissibile. P.Q.M1. Dichiara