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Sentenza — n. 49725/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against fraud conviction for manifestly unfounded grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49725/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Denis Mattei's cassation appeal inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds. The court upheld the lower court's finding that Mattei was responsible for online fraud based on the coincidence of a victim's payment and funds crediting his card, supported by evidence of card activation and lack of reported loss. The decision rejected arguments regarding insufficient motivation, lack of mitigating circumstances, and failure to inform the defendant about alternative sentencing measures.

Regesto Legislator

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Art. 640-ter cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: The Supreme Court may dismiss a cassation appeal as inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, or not permitted by law, particularly when the appellate court's reasoning is logically sound and supported by concrete indicia of guilt.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds online fraud conviction procedural error dismissal sentencing substitution failure abuso di un impianto per l'elaborazione di dati usurpazione d'identità traffico dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 640-ter cod. pen.
Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Trieste, accogliendo l'appello del Procuratore generale, in riforma della sentenza emessa in data 31 maggio 2019 dal Tribunale di Trieste, ha dichiarato Denis Mattei responsabile del reato di cui all'art. 640-ter cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione Denis Mattei, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
Il terzo motivo è diretto a censurare il mancato avviso ai sensi del nuovo art. 545-bis cod. proc. pen. in tema di sussistenza delle condizioni per sostituire la pena detentiva ex art.
Art. 53, I. 24 novembre 1981, n. 689
in tema di sussistenza delle condizioni per sostituire la pena detentiva ex art. 53, I. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 133 cod. pen.
150, il potere discrezionale del giudice nell'applicazione (e nella scelta) delle misure sostitutive è parametrato, quanto alla previsione sull'adempimento delle prescrizioni, sui criteri indicati dall'art. 133 cod.
Art. 58, I. n. 689 del 1981
Secondo l'art. 58, I. n. 689 del 1981, come sostituito dall'art.
Art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150
689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150, il potere discrezionale del giudice nell'applicazione (e nella scelta) delle misure sostitutive è parametrato, quanto alla previsione sull'adempimento delle prescrizioni, sui criteri indicati dall'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
art. 640-ter cod. pen
Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Trieste, accogliendo l'appello del Procuratore generale, in riforma della sentenza emessa in data 31 maggio 2019 dal Tribunale di Trieste, ha dichiarato Denis Mattei responsabile del reato di cui all'art. 640-ter cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione Denis Mattei, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 15755 del 22/01/2020, Rv. 279271
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MATTEI DENIS nato a TRIESTE il 29/09/1989 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria di replica dell'avv. GIANLUCA ROSSI, per il ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Trieste, accogliendo l'appello del Procuratore generale, in riforma della sentenza emessa in data 31 maggio 2019 dal Tribunale di Trieste, ha dichiarato Denis Mattei responsabile del reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. a lui ascritto e lo ha condannato alla pena di sette mesi di reclusione ed euro 100 di multa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Denis Mattei, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 640-ter cod. pen. e il vizio di motivazione in merito alla affermazione di responsabilità, desunta esclusivamente dalla coincidenza temporale tra un pagamento online fatto dalla persona offesa e l'accredito su una carta Postepay intestata al ricorrente, senza alcuna valutazione sulle concrete modalità dell'azione e sulla specifica condotta dell'imputato (dato che la transazione fraudolenta risulta riconducibile a un indirizzo IP di terzi). 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate con una formula stereotipata. 2.3. Il terzo motivo è diretto a censurare il mancato avviso ai sensi del nuovo art. 545-bis cod. proc. pen. in tema di sussistenza delle condizioni per sostituire la pena detentiva ex art. 53, I. 24 novembre 1981, n. 689.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

1. La Corte di appello descrive puntualmente il percorso ricostruttivo che ha portato alla pronuncia di condanna: posto che nel medesimo istante è stata effettuata la transazione via internet per l'acquisto di un biglietto aereo, con invio dei dati della carta Postepay della persona offesa e autorizzazione al pagamento, ed è avvenuto l'accredito sulla Postepay intestata al ricorrente, non può dubitarsi della sua responsabilità, quantomeno a titolo concorsuale; infatti, sicuramente Mattei ha attivato la suddetta Postepay (la perquisizione domiciliare non ha permesso di rinvenire lo strumento di pagamento, ma sono stati trovati i documenti di attivazione) e non ne ha mai perso l'effettiva disponibilità, non avendone denunciato il furto o lo smarrimento.

A fronte dell'assoluzione in primo grado con la formula «per non avere commesso il fatto», la motivazione di appello è congrua e non tacciabile di manifesta illogicità o contraddittorietà e dà adeguatamente conto della avvenuta manipolazione del sistema informatico, come da rubrica imputativa; alla luce dell'incontestabile esito finale della frode informatica e della mancanza di versioni alternative riscontrate anche da minimi elementi concreti, non costituisce cesura logico del percorso argonnentativo la mancata esplicitazione delle specifiche modalità di alterazione).

D'altronde, in tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del cui prodest, qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante (Sez. 3, Sentenza n. 15755 del 22/01/2020, Rv. 279271). Tali elementi sussistono sicuramente nel caso di specie, avuto riguardo alla titolarità della carta elettronica di pagamento su cui era stata trasferita la liquidità e l'assenza di alcuna denuncia di sottrazione o smarrimento.

Il motivo è dunque manifestamente infondato. 2, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo. In precedenza, erano state peraltro poste in rilievo le precedenti numerose condanne, in merito alla contestata recidiva. La censura mossa sul punto dal ricorrente è del tutto generica, non indicando elementi non presi in considerazione dal giudicante, e comunque manifestamente infondata.

3. Secondo l'art. 58, I. n. 689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150, il potere discrezionale del giudice nell'applicazione (e nella scelta) delle misure sostitutive è parametrato, quanto alla previsione sull'adempimento delle prescrizioni, sui criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, il giudice, richiamando in sede di determinazione della pena i consistenti precedenti dell'imputato (valutabili ai sensi dell'art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen.), ha poi ritenuto - implicitamente ma chiaramente - che non ricorressero le condizioni per sostituire la pena detentiva, apparendo ostativa la prognosi negativa. Non sussisteva pertanto alcun onere di avviso all'imputato. Il motivo è dunque manifestamente infondato.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso