Cassation court dismisses appeal as inadmissible because lower court's new sentencing calculation neutralizes all grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellate court's new sentencing calculation completely neutralized the grievances raised by the appellant. The appellant argued that the first-instance judge incorrectly applied sentencing guidelines for aggravated robbery, but the appellate court re-evaluated the entire penalty from scratch based on the correct statutory starting point. Since the appellant did not contest these new, legally sound determinations, the court found no concrete interest in reviewing the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 69, 2nd and 4th paras., 628 c.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's new sentencing determination, made after a full re-evaluation of the penalty, neutralizes all grievances raised by the appellant and the appellant does not contest these new determinations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di OTTONELLI TIZIANO nato a GENOVA il 06/09/1986 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 30 settembre 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova, ha ridotto la pena inflitta a Tiziano Ottonelli, per i reati di cui agli artt. 81-110-624-bis, 81-110-628, 81-110-624, 56-110-628 e 81-110-582-585 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Tiziano Ottonelli, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui si lamenta la violazione degli artt. 69, secondo e quarto comma, e 628 cod. pen. Il Giudice di primo grado ha, infatti, individuato per il reato più grave (rapina aggravata di cui al capo g)), previa concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, la pena base di otto anni di reclusione ed euro tremila di multa. Questa determinazione deriverebbe, a detta della difesa, da un'errata applicazione della disciplina del reato circostanziato, poiché in difetto di aggravanti cosiddette non bilanciabili, si sarebbe comunque partiti dalla sanzione comminata dall'art. 628, terzo comma, cod. pen. e non dall'ipotesi semplice di cui al primo comma.
La sentenza di appello, viceversa, ha semplicemente qualificato tale abnorme trattamento sanzionatorio come pena illegale e lo ha ricondotto nei limiti di legge, rigettando il primo motivo (con cui ci si doleva per l'appunto del mancato rispetto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen.) e accogliendo parzialmente il secondo, inerente l'asserita asprezza eccessiva della condanna.
3. La Corte genovese, in realtà, ha accolto, sia pure parzialmente, il primo motivo di gravame e ha poi proceduto - con valutazione di merito congruamente motivata - a rideterminare complessivamente l'intera pena irrogata (così contestualmente accogliendo parzialmente altresì il secondo profilo di censura), con revisione in melius anche della pena detentiva. Il computo totalmente nuovo in punto di trattamento sanzionatorio neutralizza completamente ogni effetto della dosimetria individuata in primo grado; né le censure del ricorrente contestano queste nuove statuizioni, le quali - indubitabilmente - muovono correttamente dalla pena prevista dall'art. 628, primo comma, cod. pen. Il motivo non è dunque sorretto da un concreto interesse.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembr