Sentenza — n. 49716/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa in data 9 febbraio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani nei confronti, per quanto qui rileva, di Maurizio Di Liddo, Stefano Gentile e Roberto Montani, per i plurimi reati di rapina e di ricettazione, ha dichiarato assorbito nel delitto di ricettazione di cui al capo n) il delitto di ricettazione contestato a Di Liddo al capo s), rideterminando la pena e confermando nel resto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 69 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49716/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La stringata censura sul punto risulta dunque del tutto generica, nulla argomentando in proposito la difesa, che reitera doglianze già esposte nell'atto di gravame e congruamente disattese dalla Corte pugliese, e comunque manifestamente infondata.1.2. Analogamente connotate da insuperabile aspecificità risultano anche le doglianze sulla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. in regime di prevalenza. La Corte, per quanto qui rileva, ha valutato non preponderanti le ammissioni di Di Liddo, in quanto avvenute al momento dell'arresto e senza fornire alcun utile spunto per il prosieguo delle indagini, e ha stigmatizzato la rete di collegamenti criminali di Montano.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di DI LIDDO MAURIZIO nato a BISCEGLIE il 01/09/1988 GENTILE STEFANO nato a BISCEGLIE il 07/08/1991 MONTANI ROBERTO nato a MOLFETTA il 05/05/1987 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; sentite le richieste del PG LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa in data 9 febbraio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani nei confronti, per quanto qui rileva, di Maurizio Di Liddo, Stefano Gentile e Roberto Montani, per i plurimi reati di rapina e di ricettazione, ha dichiarato assorbito nel delitto di ricettazione di cui al capo n) il delitto di ricettazione contestato a Di Liddo al capo s), rideterminando la pena e confermando nel resto.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suddetti imputati, a mezzo dei loro difensori, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. I ricorsi presentati nell'interesse di Di Liddo e di Montani, con un unico atto di impugnazione sottoscritto dal comune difensore, avv. Leonardo Ciocia, si dolgono della violazione di legge e della omessa motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità del solo Montani e, per entrambi gli imputati, dell vizio di motivazione in tema dì quantificazione della pena (in particolare, per quanto attiene al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). 2.2.
Con il primo motivo di ricorso, Gentile deduce la violazione di legge (in relazione agli artt. 192, 197 e 210 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione, in riferimento alla chiamata in correità effettuata da Luca Valente, su cui si basa l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo d). 2.3. Con il secondo motivo, il medesimo Gentile si duole - sotto il profilo della violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di Mauro Lopopolo, poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto dì cui al capo p). 2.4.
Il difensore di Gentile ricorrente ha depositato nota con cui si riporta ai motivi di ricorso.
3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Posizione di Di Líddo e Montani. 1.1. La responsabilità di Montani per tutti i reati a lui ascritti, con doppia conforme motivazione, risulta adeguatamente argomentata (p. 4), richiamando le dichiarazioni eteroaccusatorie di Valente e di Lopopolo e la più ampia spiegazione offerta in primo grado quanto allo svolgimento dei fatti e al ruolo dell'imputato (cfr. le pp. 12ss della sentenza di primo grado, che ripercorre nel dettaglio la rapina al supermercato Primo Prezzo, oggetto del capo g), con il riconoscimento di Montani da parte di Valente, che lo conosceva come «il figlio del bidello dell'istituto», nelle immagini di videosorveglianza, prima del travisamento, nonché la rapina di cui al capo p), per il quale c'è stata peraltro anche ammissione di colpevolezza).
La stringata censura sul punto risulta dunque del tutto generica, nulla argomentando in proposito la difesa, che reitera doglianze già esposte nell'atto di gravame e congruamente disattese dalla Corte pugliese, e comunque manifestamente infondata.1.2. Analogamente connotate da insuperabile aspecificità risultano anche le doglianze sulla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. in regime di prevalenza. La Corte, per quanto qui rileva, ha valutato non preponderanti le ammissioni di Di Liddo, in quanto avvenute al momento dell'arresto e senza fornire alcun utile spunto per il prosieguo delle indagini, e ha stigmatizzato la rete di collegamenti criminali di Montano.
La conclusione per cui un giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen. costituisce quindi una giusta ponderazione di tutti gli elementi acquisiti risulta congruamente argomentata e pertanto intangibile in questa sede di legittimità.
2. Posizione di Gentile. 2.1. I giudici di appello, richiamando la sentenza di primo grado, sottolineano come le propalazioni di Valente trovino i necessari riscontri esterni non solo nel successivo, distinto atto di individuazione fotografica compiuto dal medesimo dichiarante, ma anche dalle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza che hanno inquadrato la consumazione della rapina a mano armata nell'esercizio commerciale Mail Boxes, compreso l'ingresso dei tre autori con Gentile che portava con sé una scatola di cartone per giustificare in prima battuta l'ingresso.
Questo particolare, perfettamente collimante con il racconto del dichiarante, ha portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che all'imputazione a lui ascritta, senza possibilità di confusione. Il motivo è dunque infondato. 2.2. L'apporto di Marco Lopopolo alla rapina del 14 agosto ai danni del negozio ad insegna Tutto igiene casa e persona risulta dalla stessa imputazione sub p) fornito sotto costrizione di Gentile e Montani, che lo minacciavano con una pistola. In ogni caso, le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi (ipotetico) carattere autoindiziante, sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807;
Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Santoro, Rv. 280640; Sez. 2, n. 30965 del 14/07/2016, Di Giacomo, Rv. 267571). Il motivo è dunque manifestamente infondato.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di Stefano Gentile deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. I ricorsi presentati nell'interesse di Maurizio Di Liddo, Stefano Gentile e Roberto Montani devono pertanto essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di Gentile Stefano e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di Liddo Maurizio e Montani Roberto che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de