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Sentenza — n. 49480/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to ineffective lawyer's waiver without special power of attorney.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49480/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione rejected Emanuele Esposito's appeal against a lower court order regarding the validity of his lawyer's waiver. Although the lawyer claimed to withdraw the appeal via email, the court found this act ineffective because it lacked a special power of attorney and did not reflect the client's personal will. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the client was ordered to pay the associated procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; A lawyer's waiver of a cassation appeal is ineffective if not signed by the client or a special procurator, as it must unequivocally express the interested party's personal will.

Parole chiave

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inadmissible appeal special power of attorney lawyer waiver cassation procedure client's personal will carcerazione cautelativa proroga della carcerazione preventiva ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 194 cod. proc. pen.
per violazione del termine di cui all'art. 194 cod. proc. pen.
Art. 294 cod. proc. pen.
Art. 297 cod. proc. pen.
Art. 302 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da Esposito Emanuele avverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli in data 12/06/2023, con la quale veniva rigettata l'istanza volta ad ottenere una declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere ex art. 302 cod.
Art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed incarico alla cancelleria perché provveda agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp.att.
art. 302 cod. proc. pen
Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da Esposito Emanuele avverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli in data 12/06/2023, con la quale veniva rigettata l'istanza volta ad ottenere una declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere ex art. 302 cod.
art. 194 cod. proc. pen
per violazione del termine di cui all'art. 194 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014, Preiti
Sez. u, n. 12603 del 24/11/2015, Celso
262276-01; Sez. u, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 24964 del 06/04/2018, Caltabiano
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO EMANUELE nato a NAPOLI il 07/08/1989 avverso l'ordinanza del 29/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. MAURO DEZIO, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con le conseguenti statuizioni.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da Esposito Emanuele avverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli in data 12/06/2023, con la quale veniva rigettata l'istanza volta ad ottenere una declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere ex art. 302 cod. proc. pen. per violazione del termine di cui all'art. 194 cod. proc. pen.

1. Esposito Emanuele ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp.att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e violazione di norme processuali in relazione agli artt. 294,297, 302, cod. proc. pen.; ha evidenziato come nel caso concreto fosse stato violata la disciplina relativa al computo e decorrenza del termine per effettuare l'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, con particolare riferimento alla individuazione del dies a quo, da individuare in relazione al momento della cattura e non secondo la previsione dell'art. 172 comma 4, cod. proc. pen., come affermato dalla ordinanza impugnata.

2. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. In data 16/10/2023 il difensore del ricorrente faceva pervenire comunicazione mail con la quale affermava: "Il sottoscritto difensore di Esposito Emanuele dichiara di rinunciare al ricorso proposto, come in oggetto individuato".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare occorre considerare la comunicazione inviata a mezzo mail in data 16/10/2023. La rinuncia in tal senso espressa, in quanto del tutto irrituale, non può essere presa in considerazione. In tal senso si deve richiamare quanto costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, nel senso della possibilità di rinunciare solo se il difensore sia effettivamente munito di procura speciale, circostanza non ricorrente nel caso in esame. Si è, difatti, affermato che è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014, Preiti, Rv. 262276-01; Sez. u, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244-01).

2. Il motivo di ricorso proposto è infondato. Difatti, il principio applicato dalla decisione impugnata appare conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha costantemente affermato, con principio che qui si intende ribadire che: "In tema di misure cautelari personali, nel computo del termine di cinque giorni per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non si tiene conto del giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia, trattandosi di un normale termine processuale, al quale si applica la regola generale dell'art.172 c.p.p., comma 4, che non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all'attività del giudice" (Sez. 6, Sentenza n. 24964 del 06/04/2018, Caltabiano, Rv. 273103-01). Il ricorrente, nell'introdurre il ricorso, non si è realmente confrontato con la soluzione del Tribunale e con il principio di diritto correttamente applicato al caso concreto.

4. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed incarico alla cancelleria perché provveda agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp.att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'artj. 94, comma I- ter, disp. att. cod. pr