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Sentenza — n. 49198/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49198/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49198/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Cotruta Vladinnir e Cotruta Valentina hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. I ricorrenti sostengono l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione agli artt. 257, 321, 324 cod. proc. pen., oltre che carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; contrariamente a quanto affermato dal giudice del riesame non pare sussistere il fumus commissi deliciti con riferimento alle fattispecie di ricettazione e riciclaggio; la motivazione non tiene conto del fatto che non è stato accertato neanche un singolo episodio di vendita di oggetti, né trasferimento di denaro e che, comunque, la disponibilità delle somme in contanti era stata adeguatamente giustificata in considerazione dei redditi leciti prodotti sia dal Cotruta Vladimir che dalla madre dello stesso Valentina.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 49198/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In via preliminare, occorre considerare come secondo il diritto vivente "il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali". (Sez.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi sostanza non dichiarata flussi finanziari illeciti mezzi finanziari spese di sostentamento sostanza privata

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Cotruta Vladinnir e Cotruta Valentina hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da COTRUTA VLADIMIR nato il 27/0/1994 COTRUTA VALENTINA nata il 04708/1961 avverso l'ordinanza del 08/06/2023 del TRIBUNALE DI VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. SIMONE BERGAMINI, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame proposto da Cotruta Vladimir e Cotruta Valentina avverso il decreto di convalida sequestro preventivo e pedissequo decreto emesso dal Gip presso il Tribunale di Verona in data 15/05/2023 in considerazione dell'ipotesi accusatoria di cui agli art. 648 e 648-bis cod. pen.

1. Cotruta Vladinnir e Cotruta Valentina hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. I ricorrenti sostengono l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione agli artt. 257, 321, 324 cod. proc. pen., oltre che carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; contrariamente a quanto affermato dal giudice del riesame non pare sussistere il fumus commissi deliciti con riferimento alle fattispecie di ricettazione e riciclaggio; la motivazione non tiene conto del fatto che non è stato accertato neanche un singolo episodio di vendita di oggetti, né trasferimento di denaro e che, comunque, la disponibilità delle somme in contanti era stata adeguatamente giustificata in considerazione dei redditi leciti prodotti sia dal Cotruta Vladimir che dalla madre dello stesso Valentina.

In tal senso è stata richiamata la professione di badanti svolta da entrambi, con la conseguenza che le cospicue somme rinvenute in contanti non potevano che essere considerate il normale risparmio di vita degli stessi; il Tribunale tra l'altro non ha preso in considerazione la limitazione derivante dalla ragionevolezza temporale alla quale riferire il complesso dei beni da sequestrare, comprese le somme di denaro; inoltre la motivazione sarebbe viziata perché carente, contraddittoria ed illogica quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo, mancando qualsiasi sproporzione tra le somme in sequestro e i redditi percepiti dai ricorrenti.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. In via preliminare, occorre considerare come secondo il diritto vivente "il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali". (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l'orientamento secondo il quale "non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato." (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c.

Zagarrio, Rv. 258279-01, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152-01), correlata all'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. Il Tribunale ha svolto nel caso concreto, con un'ampia motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente, un concreto ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa circa la sussistenza della fattispecie richiamata nel provvedimento, esaminando così in modo completo l'integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro.

Difatti, è stato evidenziato l'insieme degli elementi concreti che possono far ritenere verosimile la commissione del reato richiamato in sequestro, evidenziando perché allo stato degli atti l'ipotesi dell'accusa possa ritenersi sostenibile (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01).

5. In tal senso, occorre rilevare come sia stata compiutamente valutata la documentazione offerta a sostegno delle tesi dei ricorrenti, quanto alla loro attività lavorativa (pag.4), tenendo conto della motivazione sul conto corrente, tra l'altro intestato solo a Cotruta Valentina, riscontrando in modo logico ed argomentato che i prelievi effettuati in tale ambito, la loro entità e caratteristiche, non sarebbero idonei a dimostrare che il denaro, oggettivamente rinvenuto nascosto all'interno della camera del ricorrente, provenga da tale conto e sia frutto del risparmio de dur ricorrenti.

6. Il Tribunale ha ampiamente argomentato, con corretto ragionamento indiziario, sia quanto all'assenza di giustificazioni in ordine a tale consistente disponibilità di denaro e di beni di pregio, che quanto alle caratteristiche che denotavano la detenzione della somma, fortemente indicative di una provenienza illecita. Con tale ampia motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a proporre una propria versione alternativa, in assenza di reali allegazioni.

7. Del tutto generica appare poi la doglianza in ordine all'asserita mancata considerazione del principio di ragionevolezza temporale, anche considerato il tema dirimente della sproporzione, affrontato dal Tribunale in modo puntuale, in mancanza di qualsiasi giustificazione sul punto da parte dei ricorrenti, che di fatto sono stati trovati nel possesso di numerosi beni di valore, oltre che della somma di euro tredicimila circa, in condizioni del tutto incompatibili con la asserita professione dagli stessi svolta, non apparendo compatibile, attesa la entità dello stipendio, e la portata della somma in contanti, la giustificazione fornita relativa ad un risparmio personale, come ampiamente evidenziato dal Tribunale a pag.5.

8. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil