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Sentenza — n. 48762/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48762/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48762/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma pronunciata nei confronti dell'imputato dichiarando di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione in relazione ad una delle imputazioni (art.474 c.p.) e riducendo la pena per l'ulteriore fattispecie (ricettazione).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48762/2023 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Parole chiave

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ricorso per cassazione risarcimento per errore giudiziario vizi procedurali sviamento della giustizia motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMICO GENNARO nato a NAPOLI il 11/12/1973 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria con conclusioni del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23 comma 8 D.L. 137/2020 e ss.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma pronunciata nei confronti dell'imputato dichiarando di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione in relazione ad una delle imputazioni (art.474 c.p.) e riducendo la pena per l'ulteriore fattispecie (ricettazione).

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adducendo l'erronea indicazione del difensore d'ufficio fin dal primo grado. La notifica era stata inviata a Valentina Angeli anziché ad Angela Valentini. Da ciò, la nullità della sentenza. A ciò si aggiunge che la sentenza d'appello non ha motivato sul punto.

3. Il Procuratore generale ha inviato una memoria con conclusioni con cui chiede l'annullamento con rinvio della sentenza, che non si è pronunciata sulla questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo. Esso, inoltre è sostanzialmente speculativo poiché dall'esame della documentazione presente nel fascicolo processuale (con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) risulta l'invio della notifica al corretto indirizzo PEC della destinataria (l'Avv.

Angela Valentini) di tal che l'errore è un mero lapsus, una svista prontamente riconoscibile e non una fonte di equivoco e tanto meno pregiudizio per un professionista di minima capacità e diligenza professionale. Né travolge la sentenza la circostanza che lo specifico motivo di appello su tale profilo incentrato non sia stato oggetto di considerazione da parte della Corte d'appello. Vitiatur sed non vitiat: trattandosi di vizio processuale può essere rilevato dalla Cassazione anche se non rilevato dalla Corte d'appello.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2023 Il Co sigliere rel to