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Ordinanza — n. 48461/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48461/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48461/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Gennarelli Gennaro, nato a Napoli il 24/0;7/1979, 2) Esposito Carmine, nato a Napoli il 10/04/1997, 3) Puglisi Gabriele, nato a Napoli il 14/06/2000, avverso la sentenza del 21/03/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48461/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la sanzione inflitta ai ricorrenti in primo grado in ordine al reato di rapina.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena proporzionalità della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la sanzione inflitta ai ricorrenti in primo grado in ordine al reato di rapina.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da:

1) Gennarelli Gennaro, nato a Napoli il 24/0;7/1979, 2) Esposito Carmine, nato a Napoli il 10/04/1997, 3) Puglisi Gabriele, nato a Napoli il 14/06/2000, avverso la sentenza del 21/03/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la sanzione inflitta ai ricorrenti in primo grado in ordine al reato di rapina.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1.Gennaro Gennarelli deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. • 2.2. Esposito Carmine deduce violazione di legge in relazione all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Si dà atto che successivamente alla presentazione del ricorso il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto pervenuto il 19 luglio 2023. 2.3. Gabriele Puglisi deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con giudizio di prevalenza sulle circostanze di segno contrario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi proposti nell'interesse di Gennarelli Gennaro e Puglisi Gabriele, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili poiché con essi si deducono questioni che avevano formato oggetto di rinuncia, avendo i ricorrenti acconsentito a che la Corte rideterminasse la pena nei termini concordati dagli stessi imputati, senza alcuna previsione di ulteriori diminuzioni o di riconoscimento di circostanze attenuanti. In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena conc:ordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modific:ato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). 2.11 ricorso proposto nell'interesse di Esposito Carmine è inammissibile per rituale rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e Gennarelli Gennaro e Puglisi Gabriele della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende ed Esposito Carmine della somma di euro mille alla Cassa delle ammende commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna Gennarelli Gennaro e Puglisi Gabriele al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna Esposito Carmine al pagamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 1.3.10.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga v1A- DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SIEZIONE PENALE I