Cassation appeal against plea bargain dismissed for inadmissible grounds including lack of equity reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a plea bargain sentence for reasons not permitted by law. The appellant argued for equity-related grounds, but the court noted that only specific statutory grounds such as lack of defendant's will or legal error qualify. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds; appeals based on general equity or motivation defects are inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLESINSKA MIRANDA nata il 14/08/1994 a Czestochowa (Polonia) avverso la sentenza del 03/05/2023 del GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARt di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti, in particolare per mancanza di motivazione in ordine all'equità della pena. Ed invero ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
2. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 13 otto re 2023 Il co sigliere e tensore La Presidente Fran esco Flo Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 5 D I C. 202 ILE n0;