Ordinanza — n. 48459/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la sanzione inflitta al ricorrente in primo grado in ordine al reato di rapina. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per non avere la Corte riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod.pen. •
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48459/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Ilic Dani, nato in Croazia il 16/11/1981, avverso la sentenza del 29/03/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la sanzione inflitta al ricorrente in primo grado in ordine al reato di rapina.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per non avere la Corte riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod.pen. •
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché con esso si deduce una questione che aveva formato oggetto di rinuncia, avendo il ricorrente acconsentito a che la Corte rideterminasse la pena nei termini concordati dallo stesso imputato, che non prevedevano il riconoscimento della circostanza attenuante oggi invocata. In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.10.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giova na Verga Vr~' DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE7' 5 1