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Sentenza — n. 48458/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48458/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48458/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORO GIUSEPPE nato a CARIATI il 05/10/1985 avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PAFl.DO; sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv.to Sergio Rotundo che si riporta al ricorso.

Regesto Legislator

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 416 bis cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 48458/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta gravità indiziaria posto che il ricorrente non aveva mai beneficiato delle richieste estorsive formulate da altri e non aveva in alcun modo concorso al fatto; quanto al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. si contestava il giudizio di gravità indiziaria non potendo essere valorizzate adeguatamente ai fini della ritenuta partecipazione mafiosa dichiarazioni rese nel corso di conversazioni intercettate, genericamente richiamate dal tribunale. .

Parole chiave

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atti istruttori penali atto sessuale con un detenuto mantenimento della carcerazione di sicurezza detenuto partecipazione al reato cooperazione giudiziaria in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Rotundo, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art.
art. 416 bis cod.pen
in relazione alla ritenuta gravità indiziaria posto che il ricorrente non aveva mai beneficiato delle richieste estorsive formulate da altri e non aveva in alcun modo concorso al fatto; quanto al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORO GIUSEPPE nato a CARIATI il 05/10/1985 avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PAFl.DO; sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv.to Sergio Rotundo che si riporta al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Il Tribunale della libertà di Catanzaro, con ordinanza in data 15 marzo 2023, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di Santoro Giuseppe avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 13-2-2023 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di associazione mafiosa e concorso in estorsione pluriaggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Rotundo, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta gravità indiziaria posto che il ricorrente non aveva mai beneficiato delle richieste estorsive formulate da altri e non aveva in alcun modo concorso al fatto; quanto al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. si contestava il giudizio di gravità indiziaria non potendo essere valorizzate adeguatamente ai fini della ritenuta partecipazione mafiosa dichiarazioni rese nel corso di conversazioni intercettate, genericamente richiamate dal tribunale. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla unica doglianza, va rilevato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). E nel caso in esame il giudizio di gravità indiziaria appare essere stato correttamente compiuto dal tribunale del riesame che ha evidenziato a carico del ricorrente, innanzi tutto, il pieno coinvolgimento del ricorrente in un'aggressione ai danni di un soggetto vittima di estorsione mafiosa eseguita al fine di ottenere il pagamento di somme non dovute; a tal proposito, inoltre, il tribunale ha evidenziato come proprio il Santoro fosse uno dei soggetti che si era scagliato contro la p.o. colpendola, così che la sua personale partecipazione al fatto ne dimostra il coinvolgimento in dinamiche tipicamente associative„ Quanto al delitto di partecipazione mafiosa, il giudice del riesame dopo avere correttamente evidenziato la particolare valenza della partecipazione ad un'estorsione finalizzata ad ottenere il pagamento di somme da parte di una ditta appaltatrice di lavori pubblici, sottolineava anche il contenuto di alcune conversazioni, alle quali risultava avere partecipato direttamente il ricorrente, e nelle quali veniva affrontato il tema del reperimento di una carabina e ciò unitamente ad altri soggetti ritenuti anche loro gravitare nello stesso contesto associativo mafioso.

Ne deriva pertanto affermare che l'individuato coinvolgimento in un'azione tipica della consorteria e la condivisione di argomenti riservati è stato ritenuto indice della gravità indiziaria anche per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. senza alcuna illogicità censurabile. In tal modo, infatti, il tribunale, appare avere fatto applicazione del principio recentemente stabilito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 02) secondo cui sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni casci riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di .una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.. Roma, 13 ottobre 2023 IL CONSIGLIER o Pardo glk IL PRESIDENTE Gioynna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECOND